CAPITOLO IV.
DEI SETTORI DESTINATARI D’INVESTIMENTI STRANIERI E
DEL PORTAFOGLIO DI OPPORTUNITÀ
ARTICOLO 11.1.-
L’investimento straniero può essere autorizzato in
tutti I settori, con eccezione dei servizi di
salute e d’educazione alla popolazione e delle
istituzioni armate, salvo nei loro sistemi
d’impresa.
2.- Il
Consiglio dei Ministri approva le opportunità
d’investimento straniero per la promozione e le
politiche generali e settoriali per l’investimento
straniero, quelle che si pubblicano nel
Portafoglio delle Opportunità dell’Investimento
straniero del Ministero del Commercio Estero e
l’Investimento Straniero.
3.- Gli organi,
gli organismi dell’Amministrazione Centrale dello
Stato e le entità nazionali patrocinatrici dell’investimento
straniero, hanno l’obbligo, rispettando le
politiche approvate, d’identificare e presentare
al Ministero del Commercio Estero e l’Investimento
straniero, le proposte di affari con investimenti
stranieri.
4.- Il Ministro
del Commercio Estero e l’Investimento Straniero
informa annualmente il Consiglio di Ministri sullo
stato di conformazione del Portafoglio delle
Opportunità per gli organi, gli organismi dell’Amministrazione
Centrale dello Stato e le entità nazionali
patrocinatori dell’investimento straniero.
CAPITOLO V DEGLI INVESTIMENTI STRANIERI
Prima
Sezione.
Delle modalità
dell’investimento straniero
ARTICOLO 12.-
L’investimento straniero definito nella presente
Legge si può presentare come:
a)
investimento diretto, nel quale il finanziatore
straniero partecipa come azionista un’impresa
mista o di capitale totalmente straniero o con
apporti nei contratti associazione economica
internazionale, partecipando in forma effettiva al
controllo dell’affare; e
b) investimenti
in azioni o in altri titoli-valori, pubblici o
privati, che non hanno la condizione
d’investimento diretto.
ARTICOLO 13.1.-
L’investimento straniero adotta alcune delle
modalità seguenti:
a) impresa
mista;
b) contratto
d’associazione economica internazionale; o
c) impresa di
capitale totalmente straniero.
2.- I contratti
a rischio, tra l’altro, per l’esplorazione delle
risorse naturali non rinnovabili, per la
costruzione, la produzione agricola,
l’amministrazione alberghiera, produttiva o dei
servizi e i contratti per la prestazione dei
servizi professionali sono classificati come
contratti d’associazione economica internazionale.
Seconda Sezione.
Dell’impresa mista
ARTICOLO 14.1.-
L’impresa mista implica la formazione di una
persona giuridica diversa da quella delle parti,
adotta la forma di compagnia anonima per azioni
nominative e le si può applicare la legislazione
vigente nella materia.
2.- Le
proporzioni del capitale sociale che devono
apportare i finanziatori nazionali e i
finanziatori stranieri sono accordate dai soci e
stabilite nell’autorizzazione.
3.- L’accordo
d’associazione è un accordo firmato tra i soci e
contiene i patti fondamentali per la conduzione
dell’affare che vogliono sviluppare.
4.- La
costituzione di un’impresa mista richiede la forma
di scrittura pubblica come requisito essenziale
per la sua validità, e alla stessa s’incorporano
gli statuti sociali e si aggiungono
l’Autorizzazione e l’accordo d’associazione.
5.- Gli statuti
sociali includono disposizioni relazionate all’organizzazione
e all’operazione della società.
6.- L’impresa
mista acquista personalità giuridica quando la si
iscrive nel Registro Mercantile.
7.- Creata
un’impresa mista, possono cambiare gli azionisti,
per accordo tra questi, con l’approvazione
precedente dell’autorità che ha concesso
l’Autorizzazione.
8.- Le imprese
miste possono creare uffici, rappresentazioni,
succursali e filiali, sia nel territorio nazionale
che all’estero, ed avere partecipazioni nelle
entità all’estero.
9.- Lo
scioglimento e liquidazione dell’impresa mista si
esegue con quanto disposto nei suoi statuti
sociali, soggetto a quanto previsto nella
legislazione vigente.
Terza Sezione.
Del contratto d’associazione economica
internazionale
ARTICOLO 15.1.-
Il contratto d’associazione economica
internazionale ha, tra le altre, le
caratteristiche seguenti:
a) non implica
la costituzione di una persona giuridica distinta
da quella delle sue parti;
b) può avere
come oggetto la realizzazione di qualsiasi
attività contenuta nell’Autorizzazione;
c) le parti
hanno la libertà di stipulare tutti i patti e le
clausole che s’intende convengano ai loro
interesse, che però non infrangano l’oggetto
autorizzato, le condizioni dell’ Autorizzazione o
la legislazione vigente; e
d) ogni parte
del contratto fa apporti diversi, costituendo un
accumulo di partecipazioni delle quali sono
proprietari in ogni momento, anche senza giungere
a costituire un capitale sociale, è possibile
formare un fondo comune, sempre e quando resti
determinata la porzione della proprietà di ognuno
di loro.
2.- Nei
contratti d’associazione economica internazionale
il cui oggetto sia l’amministrazione alberghiera,
produttiva o di servizi o la prestazione di
servizi professionali, non si accumulano
partecipazioni, nè si crea un fondo comune ed
hanno le caratterístiche descritte nei comma 3 e
4 di questo articolo.
3.- I contratti
d’associazione economica internazionale per
l’amministrazione alberghiera, produttiva o dei
servizi hanno l’obiettivo di offrire migliori
servizi al cliente o produzioni con migliore
qualità, e di ottenere benefici con l’uso di una
marca internazionalmente riconosciuta con la
pubblicità, come con il commercio e la promozione
internazionali del finanziatore straniero. Gli
stessi hanno, tre le altre, le caratterístiche
seguenti:
a) il
finanziatore straniero agisce a nome e in
rappresentanza del finanziatore nazionale, in ciò
che rispetta il contratto d’amministrazione
firmato;
b) non si
condividono utili; e
c) il pagamento
al finanziatore straniero è condizionato ai
risultati della sua gestione.
4.- I contratti
d’associazione economica internazionale per la
prestazione dei servizi professionali hanno, tra
le altre, le caratterístiche seguenti:
a) si firmano
con compagnie straniere consulenti di noto
prestigio internazionale; e
b) hanno per
oggetto la prestazione congiunta dei servizi di
uditoria, consulenza contabile, servizi di avallo
e finanze corporative, servizi di re-ingegneria
organizzativa, tecnica di mercato e gestione
degli affari e inter mediazioni delle
assicurazioni.
5.- Il
contratto d’associazione economica internazionale
necessita per la sua validità la forma di
scrittura pubblica ed entra in vigore al momento
della sua iscrizione nel Registro Mercantile.
6.- Già
consegnato un contratto d’associazione economica
internazionale, non si possono cambiare le sue
parti, salvo con un accordo tra queste e con
l’approvazione dell’autorità che ha concesso
l’Autorizzazione.
7.- Il termine
del contratto d’associazione economica
internazionale si basa su quanto disposto nello
stesso, soggetto a quanto previsto nella
legislazione vigente.
Quarta Sezione.
Dell’impresa con capitale totalmente straniero
ARTICOLO 16.1.-
Nell’impresa con capitale totalmente straniero, il
finanziatore straniero esercita la direzione della
stessa, gode di tutti i diritti e risponde per
tutti gli obblighi indicati nell’ Autorizzazione.
2.- Il
finanziatore straniero nelle imprese a capitale
totalmente straniero, con la precedente iscrizione
nel Registro Mercantile, può stabilirsi nel
territorio nazionale:
a) come persona
naturale, agendo per se stesso;
b) come persona
giuridica, costituendo una filiale cubana dell’entità
straniera della quale è proprietario, mediante una
scrittura pubblica, sottoforma della compagnia
anonima por azioni nominative; o
c) come
persona giuridica, stabilendo la succursale di
un’entità straniera.
3.- Le imprese
a capitale totalmente straniero costituite come
filiali possono creare uffici, rappresentazioni,
succursali e filiali, sia nel territorio
nazionale che all’estero, ed anche avere
partecipazioni in entità all’estero.
4.- Lo
scioglimento e la liquidazione dell’impresa con
capitale totalmente straniero sottoforma di
filiale cubana, si regge su quanto disposto nei
suoi statuti sociali, soggetto a quanto previsto
nella legislazione vigente.
5.- Il termine
delle attività autorizzate alla persona naturale
e alla succursale della compagnia straniera, se
regge su quanto disposto nell’Autorizzazione e i
quanto si stabilisca all’effetto nella
legislazione vigente.

CAPITOLO VI. DEGLI INVESTIMENTI IN BENI IMMOBILI
ARTICOLO 17.1.- In conformità con le modalità
stabilite nella presente Legge, si possono
realizzare investimenti in beni immobili e
ottenere la loro proprietà o altri diritti reali.
2.-
Gli investimenti in beni immobili ai quali si
riferisce il paragrafo precedente si possono
destinare a:
a)
abitazioni ed edifici, dedicati al domicilio di
cittadini e per fini turistici;
b)
case o uffici di persone giuridiche straniere;
c) sviluppo
immobiliare con fini di sfruttamento turistico.
CAPITOLO VII.
DEGLI APPORTI E LE LORO VALUTAZIONI
ARTICOLO 18.1.-
Ai fini di questa Legge si considerano apporti i
seguenti:
a) apporti in
denaro, che nel caso del finanziatore straniero
sono in moneta liberamente convertibile;
b)
macchinari, strumenti e altri beni tangibili;
c)
diritti di proprietà intellettuale e altri diritti
sui beni intangibili;
d) diritto di
proprietà sui beni mobili e immobili e altri
diritti reali su questi, includendo quelli di
usufrutto e superficie; e
e) altri beni
e diritti.
Gli apporti che
non consistono in moneta liberamente convertibile
si valutano in questa moneta.
2.- La
trasmissione a favore dei finanziatori nazionali
della proprietà o di altri diritti reali sui beni
di proprietà statale, perchè siano apportati, si
effettua secondo i principi stabiliti nella
Costituzione della Repubblica e con precedente
certificazione del Ministero di Finanze e Prezzi,
una volta sentito il parere dell’organo, organismo
o entità corrispondente e con l’approvazione del
Consiglio dei Ministri e - o del suo Comitato
Esecutivo, secondo procedura. Per quel che
rispetta gli apporti dei diritti di proprietà
intellettuale e altri diritti sui beni intangibili,
si sarà soggetti a quanto disposto nella
legislazione che regola questa materia.
3.- Gli apporti
di denaro in moneta liberamente convertibile si
tassano per il loro valore nel mercato
internazionale e agli effetti del cambio in pesos
cubani, si applicano le tasse di cambio del Banco
Centrale di Cuba. La moneta liberamente
convertibile che costituisce l’apporto di capitale
straniero, entra nel paese attraverso
un’istituzione bancaria autorizzata a realizzare
operazioni nel territorio nazionale e si deposita
in questa secondo le regole vigenti in questa
materia.
4.- Gli apporti
della parte straniera che non siano apporti in
denaro, che sono destinati al capitale sociale
delle imprese miste, di imprese a capitale
totalmente straniero o che costituiscono gli
apporti in contratti di associazioni economica
internazionale, si valutano attraverso i metodi
accordati liberamente dai finanziatori, sempre che
siano generalmente accettati dalle norme
internazionali di valutazione, accreditando il suo
valore con il certificato corrispondente dei
periti, esteso per le entità che possiedono
l’autorizzazione del Ministero delle Finanze e
Prezzi e sono trascritti nella scrittura pubblica
che si rilascia.
CAPITOLO VIII.
DEL NEGOZIATO E AUTORIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO
STRANIERO
ARTICOLO 19.1.-
Per la creazione di un’associazione economica
internazionale, il finanziatore nazionale deve
negoziare con il finanziatore straniero ogni
aspetto dell’investimento, includendo la sua
fattibilità economica, gli apporti rispettivi,
come corrisponde, la forma di direzione e
amministrazione che ha questa associazione, così
come i documenti giuridici per la sua
formalizzazione.

2.- Se si
tratta di un’impresa a capitale totalmente
straniero, il Ministero del Commercio Estero e
l’Investimento Straniero indica al finanziatore
l’entità cubana responsabile del ramo, vice ramo o
dell’attività economica nella quale vuole
realizzare il suo investimento, e con la quale
deve analizzare il suo proposito e ottenere la
corrispondente approvazione scritta.
ARTICOLO 20.-
Lo Stato cubano autorizza gli investimenti
stranieri che non danneggino la difesa e la
sicurezza nazionale, il patrimonio della nazione e
l’ambiente.
ARTICOLO 21.1.-
L’approvazione per effettuare investimenti
stranieri nel territorio nazionale è concessa
attendendo il settore, la modalità e le
caratteristiche dell’investimento straniero dai
seguenti organi dello Stato:
a) il Consiglio
di Stato;
b) il Consiglio
dei Ministri; e
c) il capo dell’organismo
dell’Amministrazione Centrale dello Stato
autorizzato per questo.
2.- Il
Consiglio dello Stato approva l’investimento
straniero qualunque sia la sua modalità nei casi
seguenti:
a) quando si
esplorano o si sfruttano risorse naturali non
rinnovabili, eccetto con la protezione di
contratti d’associazione economica internazionale
a rischio, che si approvano e si autorizzano
secondo il comma 3 linea d) del presente articolo;
e
b) quando si
realizzano per la gestione dei servizi pubblici,
tali come trasporti, comunicazioni, acquedotti,
elettricità, la realizzazione di un’opera pubblica
o l’esplorazione di un bene di dominio pubblico.
Dopo
l’approvazione dell’investimento straniero da
parte del Consiglio di Stato, nei casi
precedentemente previsti, si detta l’
Autorizzazione per il Consiglio dei Ministri.
3.- Il
Consiglio dei Ministri approva e detta
l’Autorizzazione dell’investimento straniero,
quando si tratta di:
a) sviluppo
immobiliare;
b) imprese a
capitale totalmente straniero;
c) la
trasmissione della proprietà statale e altri
diritti reali sui beni statali;
d) i contratti
d’associazione economica internazionale a rischio
per lo sfruttamento delle risorse naturali non
rinnovabili e la loro produzione;
e) l’intervento
di un’impresa straniera con la partecipazione di
capitale pubblico;
f) l’uso
di fonti rinnovabili d’energia;
g) il
sistema imprenditoriale dei settori della salute,
l’educazione e delle Istituzioni armate; e
h)
altri investimenti stranieri che non necessitano
l’approvazione del Consiglio di Stato.
4.-
Il Consiglio dei Ministri può delegare ai capi
degli organismi dell’Amministrazione Centrale
dello Stato la facoltà di approvare e autorizzare
gli investimenti stranieri nei casi di loro
competenza e attendendo le loro modalità o i
settori destinatari.
ARTICOLO 22.1.-
Per la costituzione di un’impresa mista o impresa
a capitale totalmente straniero, così come per la
celebrazione di un contratto d’associazione
economica internazionale, si deve presentare la
richiesta al Ministro del Commercio Estero e
l’Investimento Straniero, in conformità con quanto
previsto nel Regolamento della presente Legge.
2.- Se
l’obiettivo dell’investimento approvato è la
gestione di un servizio pubblico, la realizzazione
di un’opera pubblica o lo sfruttamento di un bene
di dominio pubblico, il Consiglio dei Ministri,
una volta approvato dal Consiglio di Stato,
assegna la corrispondente concessione
amministrativa, secondo i termini e le condizioni
stabilite in conformità con quanto previsto nella
legislazione vigente.
3.- La
decisione che nega o autorizza l’investimento
straniero da parte dell’autorità competente, si
detta nel periodo di sessanta giorni naturali,
contati a partire dalla data di presentazione
della richiesta e dev’essere notificata ai
richiedenti.
Nei casi delle
modalità di investimento straniero soggette all’approvazione
dei capi di organismi dell’Amministrazione
Centrale dello Stato, la decisione si detta in un
periodo di quarantacinque – 45 - giorni naturali,
contati a partire dalla data in cui è stata
ammessa.
ARTICOLO 23.-
Le modifiche alle condizioni stabilite nell’Autorizzazione
necessitano l’approvazione dell’autorità
competente, come stabilisce l’articolo 21 della
presente Legge.
ARTICOLO 24.-
Le condizioni stabilite nell’Autorizzazione
possono essere chiarite per mezzo del Ministero
del Commercio Estero e l’Investimento Straniero,
su richiesta dei finanziatori.
CAPITOLO IX.
DEL REGIME BANCARIO
ARTICOLO 25.1.-
Le imprese miste, i finanziatori nazionali e i
finanziatori stranieri che sono parte nei
contratti d’associazione economica internazionale
e le imprese a capitale totalmente straniero,
aprono conti in qualsiasi banca del Sistema
Bancario Nazionale, per mezzo dei quali effettuano
gli incassi e i pagamenti generati dalle loro
operazioni secondo il regime monetario vigente.
Inoltre potranno accedere ai servizi offerti
dalle Istituzioni finanziarie stabilite nel
paese.
2.- Le imprese
miste e i finanziatori nazionali che sono parte
nei contratti d’associazione economica
internazionale, previa autorizzazione del Banco
Centrale di Cuba e con l’adattamento alle regole
vigenti, possono aprire e operare conti in moneta
liberamente convertibile nelle banche radicate all’estero.
Ugualmente possono concertare operazioni di
credito con istituzioni finanziarie straniere, in
accordo con le regole vigenti in questa materia.
CAPITOLO X. DEL
REGIME D’ESPORTAZIONE E IMPORTAZION
ARTICOLO 26.1.-
Le imprese miste, i finanziatori nazionali e i
finanziatori stranieri parte dei contratti
d’associazione economica internazionale e le
imprese con capitale totalmente straniero hanno
diritto, in accordo con le disposizioni stabilite
a tali effetti, a esportare e importare
direttamente quanto necessario per i loro fini.
2.- Le imprese
miste, le parti nei contratti d’associazione
economica internazionale e le imprese a capitale
totalmente straniero acquisiranno, in preferenza,
beni e servizi nel mercato nazionale, offerti con
eguali condizioni di qualità, prezzi e tempi di
consegna e quelle del mercato internazionale.
Continua...
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