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S U P P L E M E N T O

   

CAPITOLO IV. DEI SETTORI DESTINATARI D’INVESTIMENTI STRANIERI E DEL PORTAFOGLIO DI OPPORTUNITÀ

ARTICOLO 11.1.- L’investimento straniero può essere autorizzato in tutti I settori, con eccezione dei servizi di salute e d’educazione alla popolazione e delle istituzioni armate, salvo nei loro sistemi d’impresa.

2.- Il Consiglio dei Ministri approva le opportunità d’investimento straniero per la promozione e le politiche generali e settoriali per l’investimento straniero, quelle che si pubblicano nel Portafoglio delle Opportunità dell’Investimento straniero del Ministero del Commercio Estero e l’Investimento Straniero. 

3.- Gli organi, gli organismi dell’Amministrazione  Centrale dello Stato e le entità nazionali patrocinatrici dell’investimento straniero, hanno l’obbligo, rispettando le politiche approvate, d’identificare e presentare al Ministero del Commercio Estero e l’Investimento straniero, le proposte di affari con investimenti stranieri.

4.- Il Ministro del Commercio Estero e l’Investimento Straniero informa annualmente il Consiglio di Ministri sullo stato di conformazione del Portafoglio delle Opportunità per gli organi, gli organismi dell’Amministrazione Centrale dello Stato e le entità nazionali  patrocinatori dell’investimento straniero. 

CAPITOLO V DEGLI INVESTIMENTI STRANIERI

Prima Sezione. Delle modalità dell’investimento straniero

ARTICOLO 12.- L’investimento straniero  definito nella presente Legge si può presentare come:

a)  investimento diretto, nel quale il finanziatore  straniero partecipa come azionista  un’impresa mista o di capitale  totalmente straniero o con apporti nei contratti  associazione economica internazionale, partecipando in forma effettiva al controllo dell’affare; e

b) investimenti in azioni o in altri titoli-valori, pubblici o privati, che non hanno  la condizione d’investimento  diretto.

ARTICOLO 13.1.- L’investimento straniero adotta alcune delle modalità seguenti:

a) impresa mista;

b) contratto d’associazione economica internazionale; o

c) impresa di capitale totalmente straniero.

2.- I contratti a rischio, tra l’altro, per l’esplorazione delle risorse  naturali non rinnovabili, per la costruzione, la produzione agricola, l’amministrazione alberghiera, produttiva o dei servizi e i contratti per la prestazione dei servizi  professionali sono classificati come contratti d’associazione economica internazionale.

Seconda Sezione. Dell’impresa mista

ARTICOLO 14.1.- L’impresa mista implica la formazione di una persona giuridica diversa da quella delle parti, adotta la forma di compagnia anonima per azioni  nominative e le si può applicare la legislazione vigente nella materia.

2.- Le proporzioni del capitale sociale che devono apportare i finanziatori nazionali e i finanziatori stranieri sono accordate dai soci e stabilite nell’autorizzazione.

3.- L’accordo  d’associazione è un accordo firmato tra i soci e contiene i patti fondamentali per la conduzione dell’affare che vogliono sviluppare.

4.- La costituzione di un’impresa mista richiede la forma di scrittura pubblica come requisito essenziale per  la sua validità, e alla stessa s’incorporano gli statuti sociali e si aggiungono l’Autorizzazione e l’accordo d’associazione.

5.- Gli statuti sociali includono disposizioni  relazionate all’organizzazione e all’operazione della società.

6.- L’impresa mista acquista personalità giuridica quando la si iscrive nel Registro Mercantile.

7.- Creata un’impresa mista, possono cambiare gli azionisti, per accordo tra questi, con l’approvazione precedente dell’autorità che ha concesso l’Autorizzazione.

8.- Le imprese miste possono creare uffici, rappresentazioni, succursali e filiali, sia nel territorio nazionale che all’estero, ed avere partecipazioni nelle entità all’estero.

9.- Lo scioglimento e  liquidazione dell’impresa mista si esegue con quanto disposto nei suoi statuti sociali, soggetto a quanto previsto nella legislazione vigente.

Terza Sezione. Del contratto d’associazione economica internazionale

ARTICOLO 15.1.- Il contratto d’associazione  economica internazionale ha, tra le altre, le caratteristiche seguenti:

a) non implica la costituzione di una persona giuridica distinta da quella delle sue parti;

b) può avere come oggetto la realizzazione di qualsiasi attività contenuta nell’Autorizzazione;

c) le parti hanno la  libertà di stipulare tutti i patti e le clausole che s’intende convengano  ai loro interesse, che però non infrangano l’oggetto autorizzato, le condizioni dell’ Autorizzazione o la legislazione vigente; e

d)  ogni parte del contratto fa apporti diversi, costituendo un accumulo di partecipazioni delle quali sono proprietari in ogni momento, anche senza giungere  a costituire un capitale sociale, è possibile  formare un fondo comune, sempre e quando resti determinata la porzione della proprietà di ognuno di loro.

2.- Nei contratti d’associazione  economica internazionale il cui oggetto sia l’amministrazione alberghiera, produttiva o di servizi o la prestazione di servizi  professionali, non si accumulano partecipazioni, nè si crea un fondo comune ed hanno le caratterístiche descritte nei comma  3 e 4 di questo articolo.

3.- I contratti d’associazione  economica internazionale per l’amministrazione alberghiera, produttiva o dei servizi  hanno l’obiettivo di offrire migliori servizi al cliente o produzioni con migliore qualità, e di ottenere benefici con l’uso di una marca internazionalmente riconosciuta  con la pubblicità, come  con il commercio e la promozione  internazionali del finanziatore straniero. Gli stessi hanno, tre le altre, le caratterístiche seguenti:

a) il finanziatore straniero agisce a nome e in rappresentanza del finanziatore  nazionale, in ciò che  rispetta il contratto d’amministrazione  firmato;

b) non si condividono utili; e

c) il pagamento al finanziatore straniero è condizionato ai risultati della sua gestione.

4.- I contratti d’associazione  economica internazionale per la prestazione dei servizi professionali hanno, tra le altre, le caratterístiche seguenti:

a) si firmano con compagnie  straniere  consulenti di noto prestigio internazionale; e

b) hanno per oggetto  la prestazione congiunta dei servizi di uditoria, consulenza contabile, servizi di avallo e finanze corporative, servizi  di re-ingegneria organizzativa, tecnica di mercato  e gestione degli affari e inter mediazioni delle assicurazioni.

5.- Il contratto d’associazione economica internazionale necessita per la sua validità la forma di scrittura pubblica ed entra in vigore al momento della sua iscrizione nel Registro Mercantile.

6.- Già consegnato un contratto d’associazione  economica internazionale, non si  possono cambiare le sue parti, salvo con un accordo tra queste  e con l’approvazione dell’autorità che ha concesso l’Autorizzazione.

7.- Il termine del contratto d’associazione economica internazionale si basa su quanto  disposto nello stesso, soggetto a quanto previsto nella legislazione vigente.

Quarta Sezione. Dell’impresa con capitale totalmente straniero

ARTICOLO 16.1.- Nell’impresa con capitale totalmente straniero, il finanziatore straniero esercita la direzione della stessa, gode di tutti i diritti  e risponde per tutti gli obblighi   indicati nell’ Autorizzazione.

2.- Il finanziatore  straniero nelle imprese a capitale totalmente straniero, con la precedente iscrizione nel  Registro Mercantile, può  stabilirsi nel territorio nazionale:

a) come persona naturale, agendo per se stesso;

b) come persona giuridica, costituendo una filiale cubana dell’entità straniera della quale è proprietario, mediante una scrittura pubblica, sottoforma della compagnia  anonima por azioni  nominative; o

c)  come persona giuridica, stabilendo la succursale di un’entità straniera.

3.- Le imprese a capitale totalmente straniero costituite come filiali possono creare uffici, rappresentazioni, succursali e filiali, sia nel  territorio nazionale che  all’estero, ed anche avere partecipazioni in entità all’estero.

4.- Lo scioglimento e la liquidazione dell’impresa con capitale totalmente straniero sottoforma  di filiale cubana, si regge su quanto disposto nei suoi statuti sociali, soggetto a quanto previsto nella legislazione vigente.

5.- Il termine delle attività autorizzate alla  persona naturale e alla succursale della compagnia straniera, se regge su quanto disposto nell’Autorizzazione e i quanto si stabilisca all’effetto nella legislazione vigente.

CAPITOLO VI. DEGLI INVESTIMENTI  IN BENI IMMOBILI

ARTICOLO 17.1.- In conformità con le modalità stabilite nella presente Legge,  si possono realizzare investimenti in beni immobili e ottenere la loro proprietà o altri diritti reali.

2.- Gli investimenti in beni immobili ai quali si riferisce il paragrafo precedente si possono destinare a:

a) abitazioni ed edifici, dedicati al domicilio di cittadini e per fini turistici;

b) case o uffici di persone giuridiche straniere;

c) sviluppo immobiliare con fini di sfruttamento turistico.

CAPITOLO VII. DEGLI APPORTI E LE LORO VALUTAZIONI

ARTICOLO 18.1.- Ai fini di questa Legge si considerano apporti i seguenti:

a) apporti in denaro, che nel caso del finanziatore straniero sono in moneta  liberamente convertibile;

b) macchinari, strumenti e altri beni tangibili;

c) diritti di proprietà intellettuale e altri diritti sui beni intangibili;

d) diritto di proprietà sui beni mobili e immobili e altri diritti reali su questi, includendo quelli di usufrutto e superficie; e

 e) altri beni e diritti.

Gli apporti che non consistono in moneta liberamente convertibile si valutano in questa moneta.

2.- La trasmissione a favore dei finanziatori nazionali della proprietà o di altri diritti reali sui beni di proprietà statale, perchè siano apportati, si effettua secondo i principi stabiliti nella Costituzione della Repubblica e con precedente certificazione del Ministero di Finanze e Prezzi, una volta sentito il parere dell’organo, organismo o entità corrispondente e con l’approvazione del Consiglio dei Ministri e - o del suo Comitato Esecutivo, secondo procedura.  Per quel che rispetta gli apporti dei diritti di proprietà intellettuale e altri diritti sui beni intangibili, si sarà soggetti a quanto disposto nella legislazione che regola questa materia.

3.- Gli apporti di denaro in moneta liberamente convertibile si tassano per il loro valore nel mercato internazionale e agli effetti  del cambio in pesos cubani, si applicano le tasse di cambio del Banco Centrale di Cuba. La moneta liberamente convertibile che costituisce l’apporto di capitale straniero, entra nel paese attraverso un’istituzione bancaria autorizzata a realizzare operazioni nel territorio nazionale e si deposita in questa secondo le regole vigenti in questa materia.

4.- Gli apporti della parte straniera che non siano apporti in denaro, che sono destinati al capitale sociale delle imprese miste, di imprese a capitale totalmente straniero o che costituiscono  gli apporti in contratti di associazioni economica internazionale, si valutano attraverso i metodi accordati liberamente dai finanziatori, sempre che siano generalmente accettati dalle norme internazionali di valutazione, accreditando il suo valore con il certificato corrispondente dei periti, esteso per le entità che possiedono l’autorizzazione del Ministero delle Finanze e Prezzi e sono trascritti nella scrittura pubblica che si rilascia.

CAPITOLO VIII. DEL NEGOZIATO E AUTORIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO  STRANIERO

ARTICOLO 19.1.- Per la creazione di un’associazione economica internazionale, il finanziatore nazionale deve negoziare con il finanziatore straniero ogni aspetto dell’investimento, includendo la sua fattibilità economica, gli apporti rispettivi, come corrisponde, la forma di direzione e amministrazione che ha questa associazione, così come i documenti giuridici per la sua formalizzazione.

2.- Se si tratta di un’impresa a capitale totalmente straniero, il Ministero del Commercio Estero e l’Investimento Straniero indica al finanziatore l’entità cubana responsabile del ramo, vice ramo o dell’attività economica nella quale vuole realizzare il suo investimento, e con la quale deve analizzare il suo proposito e ottenere la corrispondente approvazione scritta.

ARTICOLO 20.- Lo Stato cubano autorizza gli investimenti stranieri che non danneggino la difesa e la sicurezza nazionale, il patrimonio della nazione e l’ambiente.

ARTICOLO 21.1.- L’approvazione per effettuare investimenti stranieri nel territorio nazionale è concessa attendendo il settore, la modalità e le caratteristiche  dell’investimento straniero dai seguenti organi dello Stato: 

a) il Consiglio di Stato;

b) il Consiglio dei Ministri; e

c) il capo dell’organismo dell’Amministrazione  Centrale dello Stato autorizzato per questo.

2.- Il Consiglio dello Stato approva l’investimento straniero qualunque sia la sua modalità nei casi seguenti:

a) quando si esplorano o si sfruttano risorse naturali non rinnovabili, eccetto con la protezione di contratti d’associazione economica internazionale a rischio, che si  approvano e si autorizzano secondo il comma  3 linea d) del presente articolo; e

b) quando si realizzano  per la gestione dei servizi  pubblici, tali come trasporti, comunicazioni, acquedotti, elettricità, la realizzazione di un’opera pubblica o l’esplorazione di un bene di dominio pubblico.

Dopo l’approvazione dell’investimento straniero da parte del Consiglio di Stato, nei  casi precedentemente previsti, si detta l’ Autorizzazione per il Consiglio dei Ministri.

3.- Il Consiglio dei Ministri approva e detta l’Autorizzazione dell’investimento straniero, quando si tratta di:

a) sviluppo immobiliare;

b) imprese a capitale totalmente straniero;

c) la trasmissione della proprietà statale e altri diritti reali sui beni statali;

d) i contratti d’associazione economica internazionale a rischio per lo sfruttamento delle risorse naturali non rinnovabili e la loro produzione;

e) l’intervento di un’impresa straniera con la partecipazione di capitale pubblico;

f) l’uso di fonti rinnovabili d’energia;

g) il sistema imprenditoriale dei settori della salute, l’educazione e delle Istituzioni  armate; e

h) altri investimenti stranieri che non necessitano l’approvazione del Consiglio di Stato.

4.- Il Consiglio dei Ministri può delegare ai capi degli organismi dell’Amministrazione  Centrale dello Stato la facoltà di approvare e autorizzare gli investimenti stranieri nei casi di loro competenza e attendendo le loro modalità o i settori destinatari.

ARTICOLO 22.1.- Per la costituzione di un’impresa mista o impresa a capitale totalmente straniero, così come per la celebrazione di un contratto d’associazione economica internazionale, si deve presentare la richiesta al  Ministro del Commercio Estero e l’Investimento Straniero, in conformità con quanto previsto nel Regolamento della presente Legge.

2.- Se l’obiettivo dell’investimento approvato è la gestione di un servizio pubblico, la realizzazione di un’opera pubblica o lo sfruttamento di un bene  di dominio pubblico, il Consiglio dei Ministri, una volta approvato dal Consiglio di Stato, assegna la corrispondente concessione amministrativa, secondo i termini e le condizioni stabilite in conformità con quanto previsto nella legislazione vigente.

3.- La decisione che nega o autorizza l’investimento straniero da parte dell’autorità competente, si detta nel periodo  di sessanta giorni naturali, contati a partire dalla data di presentazione della richiesta e dev’essere notificata ai richiedenti.

Nei casi delle modalità di investimento straniero soggette all’approvazione dei capi di organismi dell’Amministrazione Centrale dello Stato, la decisione si detta in un periodo di quarantacinque – 45 -  giorni naturali, contati a partire dalla data in cui è stata ammessa.

ARTICOLO 23.- Le modifiche alle condizioni stabilite nell’Autorizzazione necessitano l’approvazione dell’autorità competente, come stabilisce l’articolo 21 della presente Legge.

ARTICOLO 24.- Le condizioni stabilite nell’Autorizzazione possono essere chiarite per mezzo del Ministero del Commercio Estero e l’Investimento Straniero, su richiesta dei finanziatori.

CAPITOLO IX. DEL REGIME BANCARIO

ARTICOLO 25.1.- Le imprese miste,  i finanziatori nazionali e i finanziatori stranieri che sono parte nei contratti d’associazione economica internazionale e le imprese a capitale totalmente straniero, aprono conti in qualsiasi  banca del Sistema Bancario Nazionale, per mezzo dei quali effettuano gli incassi e i pagamenti generati dalle loro operazioni secondo il regime monetario vigente. Inoltre  potranno accedere ai servizi offerti dalle Istituzioni  finanziarie stabilite nel  paese.

2.- Le imprese miste e i finanziatori nazionali che sono parte nei contratti d’associazione economica internazionale, previa autorizzazione del Banco Centrale di Cuba e con l’adattamento alle regole vigenti, possono aprire e operare conti in moneta liberamente convertibile nelle banche radicate all’estero. Ugualmente possono  concertare operazioni di credito con istituzioni finanziarie straniere, in accordo con le regole vigenti in questa materia.

CAPITOLO X. DEL REGIME D’ESPORTAZIONE E IMPORTAZION 

ARTICOLO 26.1.- Le imprese miste, i finanziatori nazionali e i finanziatori stranieri  parte dei contratti d’associazione economica internazionale e le imprese con capitale totalmente straniero hanno diritto, in accordo con le disposizioni stabilite a tali effetti, a esportare e importare direttamente quanto necessario per i loro fini.

2.- Le imprese miste, le parti nei contratti d’associazione economica internazionale e le imprese a capitale totalmente straniero acquisiranno, in preferenza, beni e servizi nel mercato nazionale, offerti con eguali condizioni di qualità, prezzi e tempi di consegna  e quelle  del mercato internazionale.

Continua...
 

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