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S U P P L E M E N T O

   

CAPITOLO XI. DEL REGIME DEL LAVORO

ARTICOLO 27.- Nell’attività degli investimenti  stranieri si applica la legislazione del lavoro e di previdenza sociale vigente nella Repubblica di Cuba, con gli adeguamenti che  figurano in questa Legge e nel suo Regolamento.

ARTICOLO 28.1.- I lavoratori che prestano i loro servizi nelle attività corrispondenti agli investimenti stranieri saranno, in generale, cubani o stranieri, residenti  permanenti nella Repubblica di Cuba.

2.- Ciò nonostante, gli organi di direzione e amministrazione delle imprese miste o delle imprese a capitale totalmente straniero, o le parti nei contratti d’associazione  economica internazionale possono decidere che determinati incarichi di direzione superiore o alcuni posti di lavoro di carattere tecnico, siano svolti  da persone non residenti permanenti nel paese e in questi casi determinare il regime del lavoro da applicare, così  come i diritti e gli obblighi di questi lavoratori.

3.- Le persone non residenti permanenti nel paese che siano assunte, sono soggette alle disposizioni legali d’immigrazione e esteri vigenti nella nazione.

ARTICOLO 29.1.- Le imprese miste, le parti nei contratti d’associazione economica internazionale e le imprese con capitale totalmente straniero possono ricevere un’autorizzazione del  Ministero del Commercio Estero e l’Investimento Straniero per creare un fondo di stimolo economico per i lavoratori cubani e stranieri residenti permanenti nella Repubblica di Cuba che prestano i loro servizi nelle attività corrispondenti agli investimenti stranieri. I contributi al fondo di stimolo economico si fanno  a partire dagli utili ottenuti.

2.- Si eccettua la creazione del fondo di stimolo.  previsto nel comma precedente, dai contratti d’amministrazione alberghiera, produttiva o dei servizi e dai contratti per la prestazione dei servizi professionali.

ARTICOLO 30.1.- Il personale cubano o straniero, residente permanente nella

Repubblica di Cuba, che presta servizi nelle  imprese miste, con eccezione dei membri del loro organo di direzione e amministrazione, viene assunto da un’entità per l’occupazione su proposta del  Ministero del Commercio Estero e l’Investimento  Straniero, autorizzata dal Ministero del Lavoro e la Prevenzione Sociale.

I membri dell’organo di direzione e amministrazione dell’impresa mista sono designati  dalla giunta generale degli azionisti e si vincolano al lavoro dell’impresa mista nei casi  che corrispondono.

Solo per eccezione, alla consegna  dell’Autorizzazione, si può disporre che tutte le persone che prestano i loro servizi nell’impresa mista possono essere assunte direttamente da questa, sempre con un adattamento alle disposizioni legali vigenti in materia di contratti di lavoro.

2.- I lavoratori  cubani o stranieri residenti permanenti nella Repubblica di Cuba che prestano i loro servizi alle parti nei contratti di associazione economica internazionali, sono assunti dalla parte cubana con un adattamento alle disposizioni legali vigenti in materia di contratti di lavoro.

 3.- Nelle imprese a capitale totalmente straniero, i servizi del personale cubano o straniero residente permanente nella Repubblica di Cuba, con eccezione dei membri del loro organo superiore di direzione e amministrazione, si prestano mediante un contratto  firmato dall’impresa con un’entità per l’occupazione proposta dal Ministero del Commercio Estero e l’Investimento Straniero, autorizzata dal  Ministero del Lavoro e la Prevenzione Sociale. I membri degli organi di direzione e amministrazione dell’impresa a capitale totalmente straniero, sono nominati da questa e si vincoleranno al lavoro che loro corrisponderà.

4.-I pagamenti ai lavoratori cubani e stranieri residenti permanenti nella Repubblica di Cuba si effettuano in pesos cubani.

ARTICOLO 31.1.- L’entità che offre impiego a cui si riferisce l’articolo precedente, assume  individualmente i lavoratori cubani e stranieri  residenti permanenti nella Repubblica di Cuba, che mantengono con lei il loro vincolo di lavoro, in accordo con quanto disposto nella legislazione vigente nella materia.

2.- Quando le imprese miste o le imprese a capitale totalmente straniero considerano che  un determinato lavoratore non soddisfa le loro esigenze nel lavoro, possono sollecitare l’entità che lo ha assunto, perchè lo sostituisca con un altro. Qualsiasi reclamo del settore del lavoro si risolve nell’entità che offre lavoro in conformità con il procedimento stabilito nella legislazione specifica.  

ARTICOLO 32.- Nonostante quanto disposto negli articoli precedenti di questo Capitolo, nell’Autorizzazione che approva l’investimento straniero, a modo d’eccezione si possono stabilire delle regole speciali per il lavoro.

ARTICOLO 33.- Si riconoscono, in conformità con quanto previsto nella legislazione vigente, i diritti dei lavoratori cubani che partecipano all’ottenimento di risultati  tecnologici o organizzativi, che siano innovazioni che apportano benefici economici, sociali o per l’ambiente.

CAPITOLO XII. DEL REGIME  SPECIALE DELLE IMPOSTE

ARTICOLO 34.- Le imprese miste e i finanziatori  nazionali e stranieri, parti nei contratti d’associazione economica internazionali, per quel che riguarda il compimento degli obblighi  tributari e i loro diritti come contribuenti, eseguiranno quanto stabilito nelle  disposizioni vigenti sulla materia, con gli adeguamenti disposti negli articoli seguenti.

ARTICOLO 35.- Si esentano dal pagamento delle imposte sulle entrate personali i finanziatori stranieri soci nelle imprese miste o parti dei contratti d’associazione economica internazionale, per le entrate ottenute partendo dai dividendi o dai benefici dell’affare.

ARTICOLO 36.1.- La tassa sugli utili viene pagata dalle imprese miste, dai finanziatori nazionali e stranieri parti dei contratti d’associazione economica internazionale,applicando un tipo d’imposta del quindici per cento (15%) sugli utili netti imponibili.

2.- Si esentano dal pagamento dell’imposta sugli utili le imprese miste e le  parti dei contratti d’associazione economica internazionale per un periodo di otto anni, partendo dalla loro costituzione. Il Consiglio  dei Ministri potrà estendere il periodo di esenzione approvato.

3.- Si esenta dal pagamento dell’imposta sugli utili, per gli utili netti o altri benefici autorizzati per un  nuovo investimento, nei casi in cui sia approvato il reinvestimento di questi nel paese della autorità competente.

4.- Quando avviene lo sfruttamento delle risorse naturali, rinnovabili o no, si può aumentare il tipo di tassazione sugli utili, per decisione del Consiglio dei Ministri, In questo caso di può elevare sino al cinquanta per cento (50%).

ARTICOLO 37.1.- Le imprese miste e i finanziatori nazionali e stranieri parti nei contratti d’associazione economica internazionale pagano l’imposta sulle vendite con una bonificazione del cinquanta per cento (50%) nel tipo di tasse da applicare sulle vendite all’ingrosso.

2.- Si esentano dal pagamento di questa tassa  le imprese miste e i finanziatori nazionali e stranieri parti nei contratti d’associazione economica internazionale, durante il primo anno di operazioni dell’investimento.

ARTICOLO 38.1.- Le imprese miste e i finanziatori nazionali e stranieri parti nei contratti d’ associazione economica internazionale, pagano l’imposta sui servizi con una bonificazione del cinquanta per cento (50%) nel tipo di tassa da applicare.

2.- Si esentano  dal pagamento di questa imposta le imprese miste e i finanziatori nazionali e stranieri parti nei contratti d’associazione economica internazionale, durante il primo anno delle operazioni dell’investimento.

ARTICOLO 39.- Si esentano dal pagamento  delle imposte per l’utilizzo della forza lavoro le imprese miste e i finanziatori nazionali e stranieri parti nei contratto di associazione economica internazionale.

ARTICOLO 40.- Le imprese miste e i finanziatori nazionali e stranieri, parti nei contratti d’ associazione economica internazionale pagano le imposte per l’uso o lo sfruttamento delle spiagge, per lo spargimento approvato di residui nelle conche idrografiche, per l’uso e lo sfruttamento delle baie, per l’utilizzo e lo sfruttamento del risorse forestali e la fauna silvestre  per il diritto dell‘uso delle acque terrestri, con una bonificazione del cinquanta per cento ( 50%) durante il periodo di recupero dell’investimento.

ARTICOLO 41.- Si esentano dal pagamento delle imposte doganali le imprese miste, i finanziatori nazionali e stranieri, parti nei contratti d’associazione economica internazionale, per le importazioni di strumenti, macchinari e altri mezzi durante il processo dell’investimento, in accordo con le norme stabilite al rispetto dal Ministro di Finanze e Prezzi.

ARTICOLO 42.- Sono soggetti passivi  del contributo  territoriale per lo sviluppo locale, le imprese miste, i finanziatori nazionali e stranieri, parti nei contratti d‘associazione economica internazionale e le imprese a capitale totalmente straniero.

Sono esentate dal  pagamento del contributo  territoriale per lo sviluppo locale, durante il periodo di recupero dell’investimento, le imprese miste e i finanziatori nazionali e stranieri   parti nei contratti d’associazione economica internazionale.

ARTICOLO 43.1.- Si escludono da quanto stabilito negli articoli precedente i finanziatori nazionali e stranieri, parti nei contratti d’associazione economica internazionale, che hanno per oggetto l’amministrazione alberghiera,  produttiva o dei servizi e la prestazione di servizi professionali, che pagano le imposte secondo quanto disposto nella Legge del Sistema Tributario e le norme che la completano.

2.- I finanziatori stranieri  parti nei contratti a cui si riferisce il comma  precedente sono esentati dal imposta sulle vendite e dall’imposta su servizi.

ARTICOLO 44.- Le imprese a capitale totalmente straniero sono obbligate durante il loro periodo di vigenza, al pagamento delle imposte secondo il regolamento della  legislazione vigente, senza  pregiudicare i  benefici di carattere fiscal stabiliti dal Ministero di Finanze e Prezzi, sempre che sia d’interesse per il paese.

ARTICOLO 45.- Ai fini di questa Legge, la Dogana Generale della Repubblica può  concedere alle  persone naturali e giuridiche alle quali si riferisce il presente Capitolo, facilità speciali in quanto alle formalità e al regime doganale, in corrispondenza con quanto stabilito nella legislazione vigente.

ARTICOLO 46.- Il pagamento delle imposte e altri diritti imponibili dalle Dogane, si realizza conforme alla legislazione vigente in materia, eccetto i casi stabiliti dal Consiglio dei Ministri, quando autorizza la modalità dell’investimento.

ARTICOLO 47.- Il Ministero di Finanze e Prezzi, udito il parere del Ministero del Commercio Estero e l’Investimento Straniero, considerando i benefici e l’importanza dell’investimento, il recupero del capitale, le indicazioni disposte dal Consiglio dei Ministri per i settori dell’economia prioritari, e i benefici che può portare all’economia nazionale, può concedere esenzioni totali o parziali, in maniera temporanea o permanente, o assegnare altri benefici fiscali in conformità  con quanto stabiliti nella  legislazione  tributaria vigente, per qualsiasi delle modalità d’investimento straniero riconosciute da questa Legge.

CAPITOLO XIII. DEI DEPOSITI E dellE ASSICURAZIONI

ARTÍCULO 48.1.- Le imprese miste, i finanziatori nazionali e stranieri parti nei contratti

d’associazione economica internazionale e le imprese a capitale totalmente straniero, rilasciano con un carico ai loro utili e con carattere obbligatorio un deposito per coprire le contingenze che possono avvenire nelle loro operazioni.

2.- Il procedimento per la formazione, l’utilizzo e la liquidazione del deposito previsto nel comma precedente, è regolato dal Ministero di Finanze e Prezzi.

ARTICOLO 49.- Senza pregiudicare il deposito a cui si riferisce l’articolo precedente, le imprese miste,  i finanziatori nazionali e stranieri, parti nei contratti d¡associazione economica  internazionale e delle imprese a capitale totalmente straniero, possono disporre  depositi con carattere volontario soggetti alle regole del Ministero delle Finanze e Prezzi.

ARTICOLO 50.1.- Le imprese miste, i finanziatori nazionali e stranieri, parti nei contratti di associazione economica internazionale  e le imprese a capitale totalmente straniero sono, obbligate a contrattare una assicurazione per i beni di qualsiasi tipo e per le responsabilità.  Gli assicuratori cubani avranno il diritto di prima opzione a condizioni competitive a scala internazionale.

2.- Le installazioni industriali, turistiche o di altra classe o i terreni dati in affitto da imprese statali o da altre organizzazioni nazionali, sono assicurate da chi affitta a favore del locatore, in corrispondenza alle condizioni previste nel comma precedente.

CAPITOLO XIV. DEL REGIME DI REGISTRAZIONE E INFORMAZIONE  FINANZIARIA

ARTICOLO 51.- Le imprese miste, i finanziatori nazionali e stranieri, parti dei contratti di associazione economica internazionale e le imprese a capitale totalmente straniero, prima dell’inizio delle loro operazioni, dispongono di trenta giorni naturali a partire dalla data di notificazione dell’Autorizzazione per la consegna dei documenti pubblici notarili necessari e nei trenta giorni seguenti a questo, si iscrivono nel Registro Mercantile.

ARTICOLO 52.- Le imprese miste, le parti nei contratti d’associazione economica internazionale e delle imprese a capitale totalmente straniero sono soggette al compimento delle Norme Cubane d’Informazione  Finanziaria dettate dal Ministero di Finanze e Prezzi.

ARTICOLO 53.1.- I soggetti riferiti nell’articolo precedente, presentano al Ministero del Commercio Estero e l’Investimento Straniero la relazione annuale delle loro operazioni e qualsiasi altra informazione che si richieda in conformità con quanto previsto nel regolamento della presente Legge.

2.- La presentazione del rapporto annuale disposto nel comma  precedente si realizza  indipendentemente dagli obblighi informativi  per il Ministero di Finanze e Prezzi, per l’amministrazione tributaria corrispondente, l’Ufficio Nazionale di Statistiche  e Informazione, così come l’informazione richiesta per le norme  metodologiche e di controllo del Piano d’Economia Nazionale.

CAPITOLO XV.  SCIENZA, TECNOLOGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE

ARTICOLO 54.- L’investimento straniero si stimola, si autorizza ed opera nel contesto dello sviluppo sostenibile del paese e questo implica che, in tutte le sue fasi, si attenderà accuratamente l’introduzione della tecnologia, la conservazione dell’ambiente e l’uso razionale delle risorse naturali.

ARTICOLO 55.- Il Ministero del Commercio Estero e l’Investimento Straniero sottopone le proposte d’investimento che riceve alla considerazione del Ministero di Scienza, Tecnologia e Ambiente, che valuta la loro convenienza dal punto di vista ambientale e decide se richiedere la realizzazione di una valutazione d’impatto ambientale, così come il rilascio  delle licenze ambientali pertinenti e il regime di controllo e ispezione conformi a quanto disposto nella legislazione vigente.

ARTICOLO 56.1.- Il Ministero di Scienza, Tecnologia e Ambiente detta le misure che si richiederanno per dare una soluzione adeguata alle situazioni che provocano danni, pericoli o rischi per l’ambiente e per l’uso razionale delle risorse naturali.

2.- La persona naturale o giuridica responsabile del danno o nocumento, è obbligata al ristabilimento della situazione ambientale precedente e alla corrispondente riparazione o indennizzo, secondo il caso.

ARTICOLO 57.- Il Ministero del Commercio Estero e l’Investimento Straniero, presenta alla considerazione del Ministero di Scienza, Tecnologia e Ambiente la proposta d’investimento che  riceve e quest’ultimo,valuta la fattibilità tecnologica e le misure per la protezione e gestione della proprietà intellettuale necessaria per garantire la sovranità tecnologica del paese.

ARTICOLO 58.- I diritti sui risultati ottenuti nella cornice di qualsiasi modalità d’investimento straniero suscettibili alla protezione per la via della proprietà intellettuale, si basano in quanto accordato dei documenti costituivi in corrispondenza con la legislazione vigente in questa materia.

CAPITOLO XVI. DELLE AZIONI DI CONTROLLO

ARTICOLO 59.1.- Le modalità d’investimento straniero sono soggette alle azioni di controllo stabilite nella legislazione vigente, realizzate dal Ministero del Commercio Estero e l’Investimento Straniero, come da altri organi e organismi dell’Amministrazione Centrale dello Stato o  da entità nazionali rettrici nelle differenti attività con competenze per quelle.

2.- Le azioni di controllo hanno il proposito di valutare, tra l’altro, il compimento di:

a) le disposizioni legali vigenti; e

b) le condizioni approvate per la costituzione o la realizzazione di ogni affare.

CAPITOLO XVII. DEL REGIME DI SOLUZIONE DEI CONFLITTi

ARTICoLO 60.1.- I  conflitti che sorgono nelle relazioni tra soci di un’impresa mista e tra i finanziatori nazionali e stranieri, parti nei contratti d’associazione economica internazionale o tra i soci di un’impresa a capitale totalmente straniero sotto la forma di compagnia anonima per azioni nominative, si risolvono secondo quanto accordato nei documenti costitutivi, salvo i casi previsti in questo capitolo.

2.- La stessa regola si applica quando il conflitto avviene tra uno o più soci e l’impresa mista o l’impresa a capitale totalmente straniero alla quale appartengono.

3.- I conflitti sorti con motivo d’inattività degli organi di governo sulle modalità d’investimento straniero previste nella  Legge, così come la dissoluzione, il termine e la liquidazione di queste, saranno risolti in tutti casi dalla Sala dell’Economico del Tribunale Provinciale Popolare che corrisponda.

4.- I conflitti che sorgono dalle relazioni tra i soci di un’impresa mista o di un’impresa a capitale totalmente straniero nella modalità di  compagnia anonima per azioni  nominative o tra finanziatori nazionali e stranieri, parti nei contratti di associazione economica internazionale, che sono stati autorizzati a realizzare attività vincolate alle risorse naturali, ai servizi pubblici o l’esecuzione di opere pubbliche, sono risolti dalla Sala dell’Economico del Tribunale Provinciale Popolare che corrisponde, eccetto disposizioni contrarie previste nell’Autorizzazione.

La regola precedente si applica quando il litigio avviene tra uno o più soci stranieri e l’impresa mista o l’impresa a capitale totalmente straniero alla quale appartengono.

ARTICOLO 61.- I litigi sull’esecuzione dei contratti economici che sorgono tra le distinte modalità  d’investimento straniero previste nella  Legge o tra loro con persone giuridiche o naturali cubane, si possono  risolvere nella Sala dell’Economico del Tribunale Provinciale Popolare che corrisponda, senza pregiudizi di sottoporli alle istanze per l’arbitrio in accordo con  la legge cubana.

DISPOSIZIONI  SPECIALI

PRIMA: Le imprese miste, i finanziatori nazionali e stranieri, parti nei contratti

d’associazione economica internazionale e le imprese a capitale totalmente straniero, sono soggette alle regole che si stabiliscono nella legislazione vigente in materia di riduzione dei disastri.

SECONDA: Le disposizioni di questa Legge, il suo Regolamento e le norme complementari, sono applicabili  all’investimento straniero che si stabilisce nelle zone speciali di sviluppo, con gli adeguamenti disposti dalle norme speciali dettate per queste, sempre che non si oppongano al  loro funzionamento. Senza pregiudicare quanto precede i regimi speciali concessi nella presente Legge saranno applicati a questi investimenti quando risulteranno benefici.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

PRIMA: Questa Legge è applicabile in ciò che segue,  alle associazioni  economiche internazionali, alle imprese a capitale  totalmente straniero esistenti e  a quelle che sono  in operazioni alla data della sua entrata in vigore.

I benefici concessi col tetto del Decreto-Legge Noº. 50 “Sull’associazione economica tra entità  cubane e straniere”, del 15 febbraio del 1982 e della Legge No.º 77 “Legge dell’ Investimento Straniero”, del 5 settembre del 1995, si mantengono durante tutto il periodo di vigenza dell’associazione economica internazionale o dell’impresa a capitale totalmente straniero.

SECONDA: Questa Legge si applica alle richieste d’autorizzazione degli investimenti stranieri che si stanno realizzando alla data del sua entrata in vigore.

TERZA: Le disposizioni  complementari dettate da distinti organismi dell’Amministrazione Centrale dello Stato per la migliore applicazione ed esecuzione delle norme della Legge No.º 77, del 5 settembre del 1995, in ciò che concerne ad ognuno, continuano ad essere applicate in ciò che non si oppone alla presente Legge. Gli organismi implicati, in un periodo non superiore ai tre mesi, contati a partire dall’entrata in vigore di questa Legge, rivedranno le norme citate e, udito il parere del Ministero  del Commercio Estero e dell’ Investimento Straniero, le armonizzeranno conforme alle prescrizioni di questa Legge.

QUARTA: Le imprese miste, le parti dei contratti d’associazione economica internazionale e le imprese a capitale totalmente straniero, possono avere l’autorizzazione  eccezionalmente dal Consiglio dei Ministri, per realizzare determinate esazioni e pagamenti in pesos cubani.

QUINTA: Per procedere al pagamento in pesos cubani che si stabilisce nel comma 4 dell’articolo 30, si deve ottenere precedentemente detta quantità con pesos convertibili.

SESTA: Il pagamento delle imposte e altri diritti esigibili dalla Dogana ai finanziatori, si realizza in pesos convertibili anche nei casi in cui il loro importo si esprima in pesos cubani.

SETTIMA: Quanto regolato nelle  Disposizioni Quarta, Quinta e Sesta che precedono, mantiene la vigenza sino a che nel paese si disponga l’unificazione monetaria, partendo dalla quale i soggetti obbligati in questa Legge si reggeranno con le norme che a tali effetti saranno stabilite.

DISPOSIZIONI FINALI

PRIMA: Il Consiglio dei Ministri detterà il Regolamento della presente Legge entro i  novanta giorni seguenti alla sua approvazione.

SECONDA: Si derogano la Legge N.º 77 “Legge dell’Investimento straniero”, del 5  settembre del 1995; il Decreto-Legge N.º 165 “Delle Zone Franche e Parchi Industriali”, del 3 giugno del 1996; e gli accordi  N.º 5279, del 18 ottobre  del 2004; Nº. 5290, dell’11 novembre del 2004; Nº. 6365, del 9 giugno del 2008, adottati dal Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri e quante altre disposizioni legali che si oppongano alle prescrizioni di questa Legge.

TERZA: La presente Legge entra in vigore  novanta giorni dopo la sua approvazione.

QUARTA: Si pubblichi, con il suo  Regolamento e altre disposizioni complementari nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica per la sua conoscenza  generale.

DATA nella sala delle sessioni dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, Palazzo delle Convenzioni, a città de L’Avana, a 29 giorni del mese di marzo del 2014.

Juan Esteban Lazo Hernández •

 

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