CAPITOLO XI.
DEL REGIME DEL LAVORO
ARTICOLO 27.-
Nell’attività degli investimenti stranieri si
applica la legislazione del lavoro e di previdenza
sociale vigente nella Repubblica di Cuba, con gli
adeguamenti che figurano in questa Legge e nel
suo Regolamento.

ARTICOLO 28.1.-
I lavoratori che prestano i loro servizi nelle
attività corrispondenti agli investimenti
stranieri saranno, in generale, cubani o stranieri,
residenti permanenti nella Repubblica di Cuba.
2.- Ciò
nonostante, gli organi di direzione e
amministrazione delle imprese miste o delle
imprese a capitale totalmente straniero, o le
parti nei contratti d’associazione economica
internazionale possono decidere che determinati
incarichi di direzione superiore o alcuni posti di
lavoro di carattere tecnico, siano svolti da
persone non residenti permanenti nel paese e in
questi casi determinare il regime del lavoro da
applicare, così come i diritti e gli obblighi di
questi lavoratori.
3.- Le persone
non residenti permanenti nel paese che siano
assunte, sono soggette alle disposizioni legali
d’immigrazione e esteri vigenti nella nazione.
ARTICOLO 29.1.-
Le imprese miste, le parti nei contratti
d’associazione economica internazionale e le
imprese con capitale totalmente straniero possono
ricevere un’autorizzazione del Ministero del
Commercio Estero e l’Investimento Straniero per
creare un fondo di stimolo economico per i
lavoratori cubani e stranieri residenti permanenti
nella Repubblica di Cuba che prestano i loro
servizi nelle attività corrispondenti agli
investimenti stranieri. I contributi al fondo di
stimolo economico si fanno a partire dagli utili
ottenuti.
2.- Si eccettua
la creazione del fondo di stimolo. previsto nel
comma precedente, dai contratti d’amministrazione
alberghiera, produttiva o dei servizi e dai
contratti per la prestazione dei servizi
professionali.
ARTICOLO 30.1.-
Il personale cubano o straniero, residente
permanente nella
Repubblica di
Cuba, che presta servizi nelle imprese miste, con
eccezione dei membri del loro organo di direzione
e amministrazione, viene assunto da un’entità per
l’occupazione su proposta del Ministero del
Commercio Estero e l’Investimento Straniero,
autorizzata dal Ministero del Lavoro e la
Prevenzione Sociale.
I membri dell’organo
di direzione e amministrazione dell’impresa mista
sono designati dalla giunta generale degli
azionisti e si vincolano al lavoro dell’impresa
mista nei casi che corrispondono.
Solo per
eccezione, alla consegna dell’Autorizzazione, si
può disporre che tutte le persone che prestano i
loro servizi nell’impresa mista possono essere
assunte direttamente da questa, sempre con un
adattamento alle disposizioni legali vigenti in
materia di contratti di lavoro.
2.- I
lavoratori cubani o stranieri residenti
permanenti nella Repubblica di Cuba che prestano i
loro servizi alle parti nei contratti di
associazione economica internazionali, sono
assunti dalla parte cubana con un adattamento alle
disposizioni legali vigenti in materia di
contratti di lavoro.
3.- Nelle
imprese a capitale totalmente straniero, i servizi
del personale cubano o straniero residente
permanente nella Repubblica di Cuba, con eccezione
dei membri del loro organo superiore di direzione
e amministrazione, si prestano mediante un
contratto firmato dall’impresa con un’entità per
l’occupazione proposta dal Ministero del Commercio
Estero e l’Investimento Straniero, autorizzata dal
Ministero del Lavoro e la Prevenzione Sociale. I
membri degli organi di direzione e amministrazione
dell’impresa a capitale totalmente straniero, sono
nominati da questa e si vincoleranno al lavoro che
loro corrisponderà.
4.-I pagamenti
ai lavoratori cubani e stranieri residenti
permanenti nella Repubblica di Cuba si effettuano
in pesos cubani.
ARTICOLO 31.1.-
L’entità che offre impiego a cui si riferisce
l’articolo precedente, assume individualmente i
lavoratori cubani e stranieri residenti
permanenti nella Repubblica di Cuba, che
mantengono con lei il loro vincolo di lavoro, in
accordo con quanto disposto nella legislazione
vigente nella materia.
2.- Quando le
imprese miste o le imprese a capitale totalmente
straniero considerano che un determinato
lavoratore non soddisfa le loro esigenze nel
lavoro, possono sollecitare l’entità che lo ha
assunto, perchè lo sostituisca con un altro.
Qualsiasi reclamo del settore del lavoro si
risolve nell’entità che offre lavoro in conformità
con il procedimento stabilito nella legislazione
specifica.
ARTICOLO 32.-
Nonostante quanto disposto negli articoli
precedenti di questo Capitolo, nell’Autorizzazione
che approva l’investimento straniero, a modo
d’eccezione si possono stabilire delle regole
speciali per il lavoro.
ARTICOLO 33.-
Si riconoscono, in conformità con quanto previsto
nella legislazione vigente, i diritti dei
lavoratori cubani che partecipano all’ottenimento
di risultati tecnologici o organizzativi, che
siano innovazioni che apportano benefici economici,
sociali o per l’ambiente.
CAPITOLO XII.
DEL REGIME SPECIALE DELLE IMPOSTE
ARTICOLO 34.-
Le imprese miste e i finanziatori nazionali e
stranieri, parti nei contratti d’associazione
economica internazionali, per quel che riguarda il
compimento degli obblighi tributari e i loro
diritti come contribuenti, eseguiranno quanto
stabilito nelle disposizioni vigenti sulla
materia, con gli adeguamenti disposti negli
articoli seguenti.
ARTICOLO 35.-
Si esentano dal pagamento delle imposte sulle
entrate personali i finanziatori stranieri soci
nelle imprese miste o parti dei contratti
d’associazione economica internazionale, per le
entrate ottenute partendo dai dividendi o dai
benefici dell’affare.
ARTICOLO 36.1.-
La tassa sugli utili viene pagata dalle imprese
miste, dai finanziatori nazionali e stranieri
parti dei contratti d’associazione economica
internazionale,applicando un tipo d’imposta del
quindici per cento (15%) sugli utili netti
imponibili.
2.- Si esentano
dal pagamento dell’imposta sugli utili le imprese
miste e le parti dei contratti d’associazione
economica internazionale per un periodo di otto
anni, partendo dalla loro costituzione. Il
Consiglio dei Ministri potrà estendere il periodo
di esenzione approvato.
3.- Si esenta
dal pagamento dell’imposta sugli utili, per gli
utili netti o altri benefici autorizzati per un
nuovo investimento, nei casi in cui sia approvato
il reinvestimento di questi nel paese della
autorità competente.
4.- Quando
avviene lo sfruttamento delle risorse naturali,
rinnovabili o no, si può aumentare il tipo di
tassazione sugli utili, per decisione del
Consiglio dei Ministri, In questo caso di può
elevare sino al cinquanta per cento (50%).
ARTICOLO 37.1.-
Le imprese miste e i finanziatori nazionali e
stranieri parti nei contratti d’associazione
economica internazionale pagano l’imposta sulle
vendite con una bonificazione del cinquanta per
cento (50%) nel tipo di tasse da applicare sulle
vendite all’ingrosso.
2.- Si esentano
dal pagamento di questa tassa le imprese miste e
i finanziatori nazionali e stranieri parti nei
contratti d’associazione economica internazionale,
durante il primo anno di operazioni dell’investimento.
ARTICOLO 38.1.-
Le imprese miste e i finanziatori nazionali e
stranieri parti nei contratti d’ associazione
economica internazionale, pagano l’imposta sui
servizi con una bonificazione del cinquanta per
cento (50%) nel tipo di tassa da applicare.
2.- Si esentano
dal pagamento di questa imposta le imprese miste e
i finanziatori nazionali e stranieri parti nei
contratti d’associazione economica internazionale,
durante il primo anno delle operazioni dell’investimento.
ARTICOLO 39.-
Si esentano dal pagamento delle imposte per
l’utilizzo della forza lavoro le imprese miste e i
finanziatori nazionali e stranieri parti nei
contratto di associazione economica internazionale.
ARTICOLO 40.-
Le imprese miste e i finanziatori nazionali e
stranieri, parti nei contratti d’ associazione
economica internazionale pagano le imposte per
l’uso o lo sfruttamento delle spiagge, per lo
spargimento approvato di residui nelle conche
idrografiche, per l’uso e lo sfruttamento delle
baie, per l’utilizzo e lo sfruttamento del risorse
forestali e la fauna silvestre per il diritto
dell‘uso delle acque terrestri, con una
bonificazione del cinquanta per cento ( 50%)
durante il periodo di recupero dell’investimento.
ARTICOLO 41.-
Si esentano dal pagamento delle imposte doganali
le imprese miste, i finanziatori nazionali e
stranieri, parti nei contratti d’associazione
economica internazionale, per le importazioni di
strumenti, macchinari e altri mezzi durante il
processo dell’investimento, in accordo con le
norme stabilite al rispetto dal Ministro di
Finanze e Prezzi.
ARTICOLO 42.-
Sono soggetti passivi del contributo
territoriale per lo sviluppo locale, le imprese
miste, i finanziatori nazionali e stranieri, parti
nei contratti d‘associazione economica
internazionale e le imprese a capitale totalmente
straniero.
Sono esentate
dal pagamento del contributo territoriale per lo
sviluppo locale, durante il periodo di recupero
dell’investimento, le imprese miste e i
finanziatori nazionali e stranieri parti nei
contratti d’associazione economica internazionale.
ARTICOLO 43.1.-
Si escludono da quanto stabilito negli articoli
precedente i finanziatori nazionali e stranieri,
parti nei contratti d’associazione economica
internazionale, che hanno per oggetto
l’amministrazione alberghiera, produttiva o dei
servizi e la prestazione di servizi professionali,
che pagano le imposte secondo quanto disposto
nella Legge del Sistema Tributario e le norme che
la completano.
2.- I
finanziatori stranieri parti nei contratti a cui
si riferisce il comma precedente sono esentati
dal imposta sulle vendite e dall’imposta su
servizi.
ARTICOLO 44.-
Le imprese a capitale totalmente straniero sono
obbligate durante il loro periodo di vigenza, al
pagamento delle imposte secondo il regolamento
della legislazione vigente, senza pregiudicare
i benefici di carattere fiscal stabiliti dal
Ministero di Finanze e Prezzi, sempre che sia
d’interesse per il paese.
ARTICOLO 45.-
Ai fini di questa Legge, la Dogana Generale della
Repubblica può concedere alle persone naturali e
giuridiche alle quali si riferisce il presente
Capitolo, facilità speciali in quanto alle
formalità e al regime doganale, in corrispondenza
con quanto stabilito nella legislazione vigente.
ARTICOLO 46.-
Il pagamento delle imposte e altri diritti
imponibili dalle Dogane, si realizza conforme alla
legislazione vigente in materia, eccetto i casi
stabiliti dal Consiglio dei Ministri, quando
autorizza la modalità dell’investimento.
ARTICOLO 47.-
Il Ministero di Finanze e Prezzi, udito il parere
del Ministero del Commercio Estero e
l’Investimento Straniero, considerando i benefici
e l’importanza dell’investimento, il recupero del
capitale, le indicazioni disposte dal Consiglio
dei Ministri per i settori dell’economia
prioritari, e i benefici che può portare all’economia
nazionale, può concedere esenzioni totali o
parziali, in maniera temporanea o permanente, o
assegnare altri benefici fiscali in conformità
con quanto stabiliti nella legislazione
tributaria vigente, per qualsiasi delle modalità
d’investimento straniero riconosciute da questa
Legge.
CAPITOLO XIII.
DEI DEPOSITI E dellE ASSICURAZIONI
ARTÍCULO 48.1.-
Le
imprese miste, i finanziatori nazionali e
stranieri parti nei contratti
d’associazione
economica internazionale e le imprese a capitale
totalmente straniero, rilasciano con un carico ai
loro utili e con carattere obbligatorio un
deposito per coprire le contingenze che possono
avvenire nelle loro operazioni.
2.- Il
procedimento per la formazione, l’utilizzo e la
liquidazione del deposito previsto nel comma
precedente, è regolato dal Ministero di Finanze e
Prezzi.
ARTICOLO 49.-
Senza pregiudicare il deposito a cui si riferisce
l’articolo precedente, le imprese miste, i
finanziatori nazionali e stranieri, parti nei
contratti d¡associazione economica internazionale
e delle imprese a capitale totalmente straniero,
possono disporre depositi con carattere
volontario soggetti alle regole del Ministero
delle Finanze e Prezzi.
ARTICOLO 50.1.-
Le imprese miste, i finanziatori nazionali e
stranieri, parti nei contratti di associazione
economica internazionale e le imprese a capitale
totalmente straniero sono, obbligate a contrattare
una assicurazione per i beni di qualsiasi tipo e
per le responsabilità. Gli assicuratori cubani
avranno il diritto di prima opzione a condizioni
competitive a scala internazionale.
2.- Le
installazioni industriali, turistiche o di altra
classe o i terreni dati in affitto da imprese
statali o da altre organizzazioni nazionali, sono
assicurate da chi affitta a favore del locatore,
in corrispondenza alle condizioni previste nel
comma precedente.
CAPITOLO XIV.
DEL REGIME DI REGISTRAZIONE E INFORMAZIONE
FINANZIARIA
ARTICOLO 51.-
Le imprese miste, i finanziatori nazionali e
stranieri, parti dei contratti di associazione
economica internazionale e le imprese a capitale
totalmente straniero, prima dell’inizio delle loro
operazioni, dispongono di trenta giorni naturali a
partire dalla data di notificazione dell’Autorizzazione
per la consegna dei documenti pubblici notarili
necessari e nei trenta giorni seguenti a questo,
si iscrivono nel Registro Mercantile.
ARTICOLO 52.-
Le imprese miste, le parti nei contratti
d’associazione economica internazionale e delle
imprese a capitale totalmente straniero sono
soggette al compimento delle Norme Cubane
d’Informazione Finanziaria dettate dal Ministero
di Finanze e Prezzi.
ARTICOLO 53.1.-
I soggetti riferiti nell’articolo precedente,
presentano al Ministero del Commercio Estero e
l’Investimento Straniero la relazione annuale
delle loro operazioni e qualsiasi altra
informazione che si richieda in conformità con
quanto previsto nel regolamento della presente
Legge.
2.- La
presentazione del rapporto annuale disposto nel
comma precedente si realizza indipendentemente
dagli obblighi informativi per il Ministero di
Finanze e Prezzi, per l’amministrazione tributaria
corrispondente, l’Ufficio Nazionale di Statistiche
e Informazione, così come l’informazione richiesta
per le norme metodologiche e di controllo del
Piano d’Economia Nazionale.
CAPITOLO XV.
SCIENZA, TECNOLOGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE
ARTICOLO 54.-
L’investimento straniero si stimola, si autorizza
ed opera nel contesto dello sviluppo sostenibile
del paese e questo implica che, in tutte le sue
fasi, si attenderà accuratamente l’introduzione
della tecnologia, la conservazione dell’ambiente e
l’uso razionale delle risorse naturali.
ARTICOLO 55.-
Il Ministero del Commercio Estero e l’Investimento
Straniero sottopone le proposte d’investimento che
riceve alla considerazione del Ministero di
Scienza, Tecnologia e Ambiente, che valuta la loro
convenienza dal punto di vista ambientale e decide
se richiedere la realizzazione di una valutazione
d’impatto ambientale, così come il rilascio delle
licenze ambientali pertinenti e il regime di
controllo e ispezione conformi a quanto disposto
nella legislazione vigente.
ARTICOLO 56.1.-
Il Ministero di Scienza, Tecnologia e Ambiente
detta le misure che si richiederanno per dare una
soluzione adeguata alle situazioni che provocano
danni, pericoli o rischi per l’ambiente e per
l’uso razionale delle risorse naturali.
2.- La persona
naturale o giuridica responsabile del danno o
nocumento, è obbligata al ristabilimento della
situazione ambientale precedente e alla
corrispondente riparazione o indennizzo, secondo
il caso.
ARTICOLO 57.-
Il Ministero del Commercio Estero e l’Investimento
Straniero, presenta alla considerazione del
Ministero di Scienza, Tecnologia e Ambiente la
proposta d’investimento che riceve e quest’ultimo,valuta
la fattibilità tecnologica e le misure per la
protezione e gestione della proprietà
intellettuale necessaria per garantire la
sovranità tecnologica del paese.
ARTICOLO 58.- I
diritti sui risultati ottenuti nella cornice di
qualsiasi modalità d’investimento straniero
suscettibili alla protezione per la via della
proprietà intellettuale, si basano in quanto
accordato dei documenti costituivi in
corrispondenza con la legislazione vigente in
questa materia.
CAPITOLO XVI.
DELLE AZIONI DI CONTROLLO
ARTICOLO 59.1.-
Le modalità d’investimento straniero sono soggette
alle azioni di controllo stabilite nella
legislazione vigente, realizzate dal Ministero del
Commercio Estero e l’Investimento Straniero, come
da altri organi e organismi dell’Amministrazione
Centrale dello Stato o da entità nazionali
rettrici nelle differenti attività con competenze
per quelle.
2.- Le azioni
di controllo hanno il proposito di valutare, tra
l’altro, il compimento di:
a) le
disposizioni legali vigenti; e
b) le
condizioni approvate per la costituzione o la
realizzazione di ogni affare.
CAPITOLO XVII.
DEL REGIME DI SOLUZIONE DEI CONFLITTi
ARTICoLO 60.1.-
I conflitti che sorgono nelle relazioni tra soci
di un’impresa mista e tra i finanziatori nazionali
e stranieri, parti nei contratti d’associazione
economica internazionale o tra i soci di
un’impresa a capitale totalmente straniero sotto
la forma di compagnia anonima per azioni
nominative, si risolvono secondo quanto accordato
nei documenti costitutivi, salvo i casi previsti
in questo capitolo.
2.- La stessa
regola si applica quando il conflitto avviene tra
uno o più soci e l’impresa mista o l’impresa a
capitale totalmente straniero alla quale
appartengono.
3.- I conflitti
sorti con motivo d’inattività degli organi di
governo sulle modalità d’investimento straniero
previste nella Legge, così come la dissoluzione,
il termine e la liquidazione di queste, saranno
risolti in tutti casi dalla Sala dell’Economico
del Tribunale Provinciale Popolare che corrisponda.
4.- I conflitti
che sorgono dalle relazioni tra i soci di
un’impresa mista o di un’impresa a capitale
totalmente straniero nella modalità di compagnia
anonima per azioni nominative o tra finanziatori
nazionali e stranieri, parti nei contratti di
associazione economica internazionale, che sono
stati autorizzati a realizzare attività vincolate
alle risorse naturali, ai servizi pubblici o
l’esecuzione di opere pubbliche, sono risolti
dalla Sala dell’Economico del Tribunale
Provinciale Popolare che corrisponde, eccetto
disposizioni contrarie previste nell’Autorizzazione.
La regola
precedente si applica quando il litigio avviene
tra uno o più soci stranieri e l’impresa mista o
l’impresa a capitale totalmente straniero alla
quale appartengono.
ARTICOLO 61.- I
litigi sull’esecuzione dei contratti economici che
sorgono tra le distinte modalità d’investimento
straniero previste nella Legge o tra loro con
persone giuridiche o naturali cubane, si possono
risolvere nella Sala dell’Economico del Tribunale
Provinciale Popolare che corrisponda, senza
pregiudizi di sottoporli alle istanze per
l’arbitrio in accordo con la legge cubana.
DISPOSIZIONI SPECIALI
PRIMA:
Le imprese miste, i finanziatori nazionali e
stranieri, parti nei contratti
d’associazione
economica internazionale e le imprese a capitale
totalmente straniero, sono soggette alle regole
che si stabiliscono nella legislazione vigente in
materia di riduzione dei disastri.
SECONDA: Le
disposizioni di questa Legge, il suo Regolamento e
le norme complementari, sono applicabili all’investimento
straniero che si stabilisce nelle zone speciali di
sviluppo, con gli adeguamenti disposti dalle norme
speciali dettate per queste, sempre che non si
oppongano al loro funzionamento. Senza
pregiudicare quanto precede i regimi speciali
concessi nella presente Legge saranno applicati a
questi investimenti quando risulteranno benefici.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
PRIMA: Questa
Legge è applicabile in ciò che segue, alle
associazioni economiche internazionali, alle
imprese a capitale totalmente straniero esistenti
e a quelle che sono in operazioni alla data
della sua entrata in vigore.
I benefici
concessi col tetto del Decreto-Legge Noº. 50
“Sull’associazione economica tra entità cubane e
straniere”, del 15 febbraio del 1982 e della Legge
No.º 77 “Legge dell’ Investimento Straniero”, del
5 settembre del 1995, si mantengono durante tutto
il periodo di vigenza dell’associazione economica
internazionale o dell’impresa a capitale
totalmente straniero.
SECONDA: Questa
Legge si applica alle richieste d’autorizzazione
degli investimenti stranieri che si stanno
realizzando alla data del sua entrata in vigore.
TERZA: Le
disposizioni complementari dettate da distinti
organismi dell’Amministrazione Centrale dello
Stato per la migliore applicazione ed esecuzione
delle norme della Legge No.º 77, del 5 settembre
del 1995, in ciò che concerne ad ognuno,
continuano ad essere applicate in ciò che non si
oppone alla presente Legge. Gli organismi
implicati, in un periodo non superiore ai tre mesi,
contati a partire dall’entrata in vigore di questa
Legge, rivedranno le norme citate e, udito il
parere del Ministero del Commercio Estero e dell’
Investimento Straniero, le armonizzeranno conforme
alle prescrizioni di questa Legge.
QUARTA: Le
imprese miste, le parti dei contratti
d’associazione economica internazionale e le
imprese a capitale totalmente straniero, possono
avere l’autorizzazione eccezionalmente dal
Consiglio dei Ministri, per realizzare determinate
esazioni e pagamenti in pesos cubani.
QUINTA: Per
procedere al pagamento in pesos cubani che si
stabilisce nel comma 4 dell’articolo 30, si deve
ottenere precedentemente detta quantità con pesos
convertibili.
SESTA: Il
pagamento delle imposte e altri diritti esigibili
dalla Dogana ai finanziatori, si realizza in pesos
convertibili anche nei casi in cui il loro importo
si esprima in pesos cubani.
SETTIMA: Quanto
regolato nelle Disposizioni Quarta, Quinta e
Sesta che precedono, mantiene la vigenza sino a
che nel paese si disponga l’unificazione
monetaria, partendo dalla quale i soggetti
obbligati in questa Legge si reggeranno con le
norme che a tali effetti saranno stabilite.
DISPOSIZIONI
FINALI
PRIMA: Il
Consiglio dei Ministri detterà il Regolamento
della presente Legge entro i novanta giorni
seguenti alla sua approvazione.

SECONDA: Si
derogano la Legge N.º 77 “Legge dell’Investimento
straniero”, del 5 settembre del 1995; il Decreto-Legge
N.º 165 “Delle Zone Franche e Parchi Industriali”,
del 3 giugno del 1996; e gli accordi N.º 5279,
del 18 ottobre del 2004; Nº. 5290, dell’11
novembre del 2004; Nº. 6365, del 9 giugno del
2008, adottati dal Comitato Esecutivo del
Consiglio dei Ministri e quante altre disposizioni
legali che si oppongano alle prescrizioni di
questa Legge.
TERZA: La
presente Legge entra in vigore novanta giorni
dopo la sua approvazione.
QUARTA: Si
pubblichi, con il suo Regolamento e altre
disposizioni complementari nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica per la sua conoscenza
generale.
DATA nella sala
delle sessioni dell’Assemblea Nazionale del Potere
Popolare, Palazzo delle Convenzioni, a città de
L’Avana, a 29 giorni del mese di marzo del 2014.
Juan Esteban
Lazo Hernández •
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