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                              La Legge No. 118 dell’Investimento Straniero
 
                               La palazzina 
                              degli uffici statali a Mariel.
 
                              JUAN ESTEBAN 
                              LAZO HERNÁNDEZ, Presidente dell’Assemblea 
                              Nazionale del Potere Popolare della Repubblica di 
                              Cuba. 
                              FACCIO SAPERE: 
                              Che l’Assemblea Nazionale del Potere Popolare 
                              della Repubblica di Cuba, nella sua Prima Sessione 
                              Straordinaria della VIII Legislatura, del giorno 
                              29  marzo del 2014 ha approvato quanto segue: 
                              PER QUANTO: Il 
                              nostro paese di fronte alle sfide che affronta per 
                              realizzare uno sviluppo  sostewnibile può, per 
                              mezzo dell’investimento straniero, accedere ad un 
                              finanziamento esterno, tecnologie e nuovi mercati, 
                              così  come inserire prodotti e servizi cubani in 
                              catene  internazionali di valore e generare altri 
                              effetti  positivi verso la sua  industria 
                              domestica, contribuendo in questa maniera alla 
                              crescita della nazione. 
                              PER QUANTO: I 
                              cambi che stanno avvenendo nell’economia nazionale 
                              come conseguenza dell’attualizzazione del modello 
                              economico cubano, diretto dalle Linee  di Politica 
                              Economica e Sociale del Partito e la Rivoluzione, 
                              consigliano di rivedere e adeguare la cornice 
                              legale dell’investimento straniero stabilita dalla 
                              legge No. 177 “Legge dell’Investimento Straniero” 
                              del 5 settembre del 1995, per offrire più forti 
                              incentivi a questa ed assicurare che l’attrazione 
                              del capitale straniero contribuisca efficacemente 
                              agli obiettivi dello sviluppo economico 
                              sostenibile del paese e al recupero dell’economia 
                              nazionale, sulla base della protezione e dell’utilizzo 
                              razionale delle risorse umane e naturali e del 
                              rispetto della sovranità e dell’indipendenza 
                              nazionali.    
                              PER QUANTO: La 
                              Costituzione della Repubblica stabilisce tra altre 
                              forme di proprietà quella delle imprese miste, 
                              società e associazioni economiche e prevede, a 
                              proposito della  proprietà statale, la 
                              trasmissione totale o parziale di obiettivi 
                              economici destinati al loro sviluppo, con 
                              carattere eccezionale, se questo  risultasse utile 
                              e necessario al paese. 
                              PER TANTO: 
                              L’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, usando 
                              le facoltà che le sono assegnate nell’articolo 75, 
                              inciso b) della Costituzione della Repubblica, 
                              accorda dettare quanto segue: 
                              LEGGE No. 118 
                              DELL’INVESTIMENTO STRANIEROCAPITOLO Iº 
                              DELL’ OGGETTO E DEL CONTENUTO
 
                              
                               ARTÍCULO 
                              1.1.- Questa Legge ha come oggetto lo stabilimento 
                              della cornice legale dell’investimento straniero 
                              nel territorio nazionale sulla base del rispetto 
                              della legge, la sovranità e l’indipendenza della 
                              nazione e del  beneficio mutuo, per contribuire al 
                              nostro sviluppo  economico in funzione di una 
                              società socialista prospera e sostenibile. 
                              2.- La presente 
                              Legge e la sua legislazione complementare 
                              stabiliscono un regime di facilità, garanzie e 
                              sicurezza giuridica  per l’investitore che 
                              propizia l’attrazione e  il profitto  del capitale 
                              straniero. 
                              3.- 
                              L’investimento straniero nel paese si orienta alla 
                              differenziazione e all’ampliamento dei mercati 
                              d’esportazione, l’accesso alle tecnologie più 
                              moderne e la sostituzione delle importazioni, 
                              dando priorità a quelle degli alimenti. 
                              Nello stesso 
                              modo verso l’ottenimento del finanziamento esterno, 
                              la creazione di nuove fonti d’impiego, 
                              l’abilitazione di metodi di gestione, il vincolo 
                              della stessa con lo sviluppo di produzioni 
                              concatenate, così come il cambio della matrice 
                              energetica del paese mediante l’utilizzo di fonti 
                              rinnovabili di energia.  
                              4.- Le 
                              disposizioni che contiene questa Legge, includono 
                              le garanzie per i finanziatori e per i settori 
                              destinatari degli investimenti stranieri, le 
                              modalità che  possono adottare questi,  gli  
                              investimenti in beni immobili, gli apporti e le 
                              loro valutazioni, come il regime per il loro 
                              negoziato e l’autorizzazione. Inoltre stabiliscono 
                              il regime bancario, quello delle esportazioni e le 
                              importazioni, quello del lavoro, il tributario, 
                              quello delle riserve e delle assicurazioni, del 
                              registro e l’informazione finanziaria, le norme 
                              relative alla protezione dell’ ambiente, l’uso 
                              razionale delle risorse naturali, la protezione 
                              dell’innovazione scientifica  e tecnologica e 
                              istituisce le azioni di controllo dell’investimento 
                              straniero e il regime di soluzione dei conflitti.
                               
                               CAPITOLO II 
                              DEL GLOSSARIO 
                              ARTICOLO 2º.- 
                              In questa Legge e nel suo Regolamento si 
                              utilizzano con l’accezione che si indica in ogni 
                              caso, i termini seguenti: 
                              a) Associazione  
                              economica internazionale: unione dei finanziatori 
                              nazionali e stranieri nel territorio nazionale per 
                              la produzione di beni, la prestazione di servizi, 
                              o delle due voci, con finalità di lucro, che 
                              comprende le imprese miste e i contratti 
                              d’associazione  economica internazionale. 
                               
                              b) 
                              Autorizzazione: titolo abilitante rilasciato dal 
                              Consiglio dei Ministri o dal capo dell’organismo 
                              dell’ Amministrazione Centrale dello Stato con la 
                              delega, per la realizzazione di alcune delle 
                              modalità d’investimento straniero  previste in 
                              questa Legge. 
                              c) Capitale 
                              Straniero: capitale proveniente dall’estero, così 
                              come la parte dei dividendi o benefici 
                              appartenenti all’investitore straniero che sono 
                              reinvestiti a tenore di questa Legge. 
                              d) Incarichi di 
                              direzione superiore: incarichi di membri degli 
                              organi di direzione e amministrazione dell’impresa 
                              mista e dell’impresa con capitale totalmente 
                              straniero,  così come i rappresentanti delle  
                              parti nei contratti di associazione economica 
                              internazionale. 
                              e) Concessione 
                              amministrativa: titolo abilitante assegnato con 
                              carattere temporaneo dal Consiglio dei Ministri 
                              per la gestione di un servizio pubblico, la 
                              realizzazione di un’opera pubblica o lo 
                              sfruttamento di un bene di dominio pubblico, 
                              secondo i termini e le condizioni stabilite. 
                              f) Contratto 
                              d’associazione economica internazionale: accordo 
                              tra uno o più finanzieri nazionali e uno o più 
                              finanziatori stranieri, per realizzare le azioni 
                              proprie di un’associazione economica 
                              internazionale senza costituire una persona 
                              giuridica distinta delle parti 
                              g) Impresa di 
                              capitale totalmente straniero: entità mercantile 
                              con capitale straniero senza la partecipazione di 
                              finanziatori  nazionale o persona naturale con 
                              capitale straniero.  
                              h) Impresa 
                              Mista: compagnia mercantile cubana che adotta la 
                              forma di società anonima per azioni  nominative 
                              nella quale partecipano come azionisti uno o più 
                              finanziatori nazionali e uno o più finanziatori 
                              stranieri.  
                              i) Entità di 
                              contrattazione: entità cubana con personalità 
                              giuridica che ha la facoltà di  concertare con 
                              un’impresa mista o di capitale totalmente 
                              straniero, un contratto con il quale si faciliti 
                              la richiesta dei lavoratori necessari, che 
                              accordano i loro contratti di lavoro con questa 
                              entità. 
                              j) Averi: 
                              salari, entrate ed altre remunerazioni, così come 
                              gli incrementi,  i compensi e altri pagamenti 
                              addizionali  percepiti dai lavoratori cubani e 
                              stranieri, ad eccezione di quelli  provenienti dal 
                              fondo per lo stimolo economico, se  questo esiste. 
                              k) Investimento 
                              straniero: apporto realizzato da finanziatori 
                              stranieri in qualsiasi delle modalità previste 
                              nella Legge, che implichi nel periodo  
                              d’autorizzazione l’assunzione di rischi nell’affare, 
                              le aspettative d’ottenere benefici e un contributo 
                              allo sviluppo del paese.  
                              l) Finanziatore 
                              straniero: persona naturale o giuridica, con 
                              domicilio e capitale all’estero, che partecipa 
                              come azionista in un’impresa mista o partecipa in 
                              un’impresa con capitale totalmente straniero o 
                              figuri come parte in un contratto d’associazione  
                              economica internazionale. 
                              m) Finanziatore 
                              nazionale: persona giuridica di nazionalità 
                              cubana, con domicilio nel territorio nazionale, 
                              che partecipa come azionista  in un’impresa mista, 
                              o sia parte in un contratto d’associazione 
                              economica internazionale. 
                              n) Zona 
                              Speciale di Sviluppo: zona nella quale si 
                              stabiliscono un regime e politiche  speciali, con 
                              l’obiettivo di fomentare lo sviluppo economico 
                              sostenibile,  l’attrazione di investimenti 
                              stranieri, l’innovazione tecnologica e la 
                              concentrazione industriale, con l’obiettivo 
                              d’incrementare le esportazioni, la sostituzione 
                              reale delle importazioni e la generazione di nuove 
                              fonti di posti di lavoro, in una costante 
                              articolazione con l’economia interna. 
                              CAPITOLO III.
                              DELLE  GARANZIE 
                              PER I FINANZIATORI
 
                               
                              ARTICOLO 3.- Lo 
                              Stato cubano garantisce che i benefici concessi ai 
                              finanziatori stranieri e ai loro investimenti si 
                              manterranno durante tutto il periodo per il quale 
                              sono stati concessi. 
                              ARTICOLO 4.1.- 
                              Gli investimenti stranieri nel territorio 
                              nazionale godono la piena protezione e sicurezza 
                              giuridica e non possono essere  espropriati, a 
                              meno che questa azione si esegua per motivi di 
                              utilità pubblica o interesse sociale 
                              precedentemente dichiarati dal Consiglio dei 
                              Ministri,  in accordo con quanto disposto nella 
                              Costituzione della Repubblica, dai trattati 
                              internazionali firmati dalla Repubblica di Cuba in 
                              materia di investimenti e dalla legislazione 
                              vigente, con il debito indennizzo per il valore 
                              commerciale stabilito di mutuo accordo e pagabile 
                              in moneta liberamente convertibile.  
                              2.- Se non si 
                              giunge ad un accordo sul valore commerciale, il 
                              prezzo verrà fissato da un’ organizzazione di 
                              prestigio  internazionale per la valutazione degli 
                              affari, autorizzata dal Ministero delle Finanze e 
                              Prezzi, assunta per questo con accordo delle parti 
                              che intervengono nel processo d’espropriazione. Se 
                              non esisterà accordo tra le parti rispetto la 
                              selezione della detta organizzazione, ad elezione 
                              si realizzerà un sorteggio per determinarla, o ci 
                              si rivolgerà alla via giudiziaria.  
                              ARTÍCULO 5.- 
                              Gli investimenti stranieri sono protetti nel paese, 
                              contro reclami di terzi  che utilizzano il diritto 
                              o l’applicazione extraterritoriale di leggi di 
                              altri Stati, conformemente alle leggi cubane e a 
                              quello che dispongono i tribunali cubani. 
                               
                              ARTÍCULO 6.1.- 
                              Il tempo dell’autorizzazione concessa per lo 
                              sviluppo delle operazioni di un’impresa mista, 
                              delle parti in un contratto d’associazione 
                              economica internazionale o dell’impresa a capitale 
                              totalmente straniero, può essere prolungato dalla 
                              stessa autorità che lo ha concesso, sempre che lo  
                              sollecitino le parti interessate prima della 
                              scadenza del tempo fissato. 
                              2.- Se non si 
                              proroga  il tempo alla scadenza, si procederà alla 
                              liquidazione dell’impresa mista, del contratto 
                              d’associazione economica internazionale, dell’impresa 
                              con capitale totalmente straniero, secondo quanto 
                              accordato nei documenti costitutivi e disposto 
                              dalla legislazione vigente. Quello che corrisponde 
                              al finanziatore straniero sarà pagato in moneta 
                              forte, salvo patti espressi in modo contrario.
                               
                              ARTICOLO 7.1.- 
                              Il Finanziatore straniero   parte in 
                              un’associazione economica internazionale può,  con 
                              un accordo precedente delle due parti, vendere o trasmettere in 
                              qualsiasi altra forma allo Stato, a un terzo o 
                              alle parti nell’associazione, con una precedente 
                              Autorizzazione, totale o parziale, i suoi diritti 
                              in questa, ricevendo in moneta forte il prezzo 
                              equivalente, salvo un patto espresso in senso 
                              contrario. 
                               
                              2.- Il 
                              finanziatore straniero di un’impresa di capitale 
                              totalmente straniero può vendere o trasmettere in 
                              qualsiasi altra forma, allo Stato o a un terzo, 
                              con precedente autorizzazione, i suoi diritti in 
                              lei, totalmente o parzialmente, ricevendo in 
                              moneta forte il prezzo  equivalente, salvo un 
                              patto espresso in senso contrario.  
                              ARTÍCULO 8.- 
                              L’importo che il finanziatore dovrà ricevere nei 
                              casi a cui si riferiscono gli articoli 6 e 7 di 
                              questa Legge, si determina in accordo tra le parti.  
                              Se è necessario in qualsiasi momento del processo 
                              ricorrere ad un terzo per stabilire l’importo, si 
                              seleziona un’organizzazione di prestigio 
                              internazionale nella valutazione degli affari, 
                              autorizzata dal Ministero delle Finanze e Prezzi. 
                              ARTICOLO 9.1.- 
                              Lo Stato garantisce al finanziatore straniero il 
                              libero trasferimento all’estero in moneta  forte 
                              senza pagare imposte o altre tasse relazionate con 
                              questo trasferimento: 
                              a) dei 
                              dividendi o benefici ottenuti con lo sfruttamento 
                              dell’investimento; e 
                              b) le quantità 
                              che dovrà ricevere nei casi a cui si riferiscono 
                              gli articoli 4,6 e 7 di questa Legge. 
                              2.- Le persone 
                              naturali straniere  che prestano i loro servizi  a 
                              un’impresa mista, alle  parti di qualsiasi altra 
                              forma d’associazione economica internazionale o ad 
                              un’impresa con capitale totalmente straniero, 
                              sempre che non siano residenti permanenti nella 
                              Repubblica 
                              di Cuba, hanno 
                              il diritto di trasferire all’estero le entrate che 
                              ricevono dall’investimento con conformità alle 
                              altre regole  stabilite dal  Banco Centrale de 
                              Cuba. 
                              Articolo 10.- 
                              Le imprese miste e i finanziatori  nazionali e 
                              stranieri,  parti nei contratti d’associazione 
                              economica internazionale, sono assoggettate al 
                              regime speciale delle imposte disposte da questa 
                              Legge, sino alla scadenza del periodo per il quale 
                              erano state autorizzate. 
                               Continua...
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