La Legge No. 118
dell’Investimento Straniero

La palazzina
degli uffici statali a Mariel.
JUAN ESTEBAN
LAZO HERNÁNDEZ, Presidente dell’Assemblea
Nazionale del Potere Popolare della Repubblica di
Cuba.
FACCIO SAPERE:
Che l’Assemblea Nazionale del Potere Popolare
della Repubblica di Cuba, nella sua Prima Sessione
Straordinaria della VIII Legislatura, del giorno
29 marzo del 2014 ha approvato quanto segue:
PER QUANTO: Il
nostro paese di fronte alle sfide che affronta per
realizzare uno sviluppo sostewnibile può, per
mezzo dell’investimento straniero, accedere ad un
finanziamento esterno, tecnologie e nuovi mercati,
così come inserire prodotti e servizi cubani in
catene internazionali di valore e generare altri
effetti positivi verso la sua industria
domestica, contribuendo in questa maniera alla
crescita della nazione.
PER QUANTO: I
cambi che stanno avvenendo nell’economia nazionale
come conseguenza dell’attualizzazione del modello
economico cubano, diretto dalle Linee di Politica
Economica e Sociale del Partito e la Rivoluzione,
consigliano di rivedere e adeguare la cornice
legale dell’investimento straniero stabilita dalla
legge No. 177 “Legge dell’Investimento Straniero”
del 5 settembre del 1995, per offrire più forti
incentivi a questa ed assicurare che l’attrazione
del capitale straniero contribuisca efficacemente
agli obiettivi dello sviluppo economico
sostenibile del paese e al recupero dell’economia
nazionale, sulla base della protezione e dell’utilizzo
razionale delle risorse umane e naturali e del
rispetto della sovranità e dell’indipendenza
nazionali.
PER QUANTO: La
Costituzione della Repubblica stabilisce tra altre
forme di proprietà quella delle imprese miste,
società e associazioni economiche e prevede, a
proposito della proprietà statale, la
trasmissione totale o parziale di obiettivi
economici destinati al loro sviluppo, con
carattere eccezionale, se questo risultasse utile
e necessario al paese.
PER TANTO:
L’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, usando
le facoltà che le sono assegnate nell’articolo 75,
inciso b) della Costituzione della Repubblica,
accorda dettare quanto segue:
LEGGE No. 118
DELL’INVESTIMENTO STRANIERO
CAPITOLO Iº
DELL’ OGGETTO E DEL CONTENUTO
ARTÍCULO
1.1.- Questa Legge ha come oggetto lo stabilimento
della cornice legale dell’investimento straniero
nel territorio nazionale sulla base del rispetto
della legge, la sovranità e l’indipendenza della
nazione e del beneficio mutuo, per contribuire al
nostro sviluppo economico in funzione di una
società socialista prospera e sostenibile.
2.- La presente
Legge e la sua legislazione complementare
stabiliscono un regime di facilità, garanzie e
sicurezza giuridica per l’investitore che
propizia l’attrazione e il profitto del capitale
straniero.
3.-
L’investimento straniero nel paese si orienta alla
differenziazione e all’ampliamento dei mercati
d’esportazione, l’accesso alle tecnologie più
moderne e la sostituzione delle importazioni,
dando priorità a quelle degli alimenti.
Nello stesso
modo verso l’ottenimento del finanziamento esterno,
la creazione di nuove fonti d’impiego,
l’abilitazione di metodi di gestione, il vincolo
della stessa con lo sviluppo di produzioni
concatenate, così come il cambio della matrice
energetica del paese mediante l’utilizzo di fonti
rinnovabili di energia.
4.- Le
disposizioni che contiene questa Legge, includono
le garanzie per i finanziatori e per i settori
destinatari degli investimenti stranieri, le
modalità che possono adottare questi, gli
investimenti in beni immobili, gli apporti e le
loro valutazioni, come il regime per il loro
negoziato e l’autorizzazione. Inoltre stabiliscono
il regime bancario, quello delle esportazioni e le
importazioni, quello del lavoro, il tributario,
quello delle riserve e delle assicurazioni, del
registro e l’informazione finanziaria, le norme
relative alla protezione dell’ ambiente, l’uso
razionale delle risorse naturali, la protezione
dell’innovazione scientifica e tecnologica e
istituisce le azioni di controllo dell’investimento
straniero e il regime di soluzione dei conflitti.
CAPITOLO II
DEL GLOSSARIO
ARTICOLO 2º.-
In questa Legge e nel suo Regolamento si
utilizzano con l’accezione che si indica in ogni
caso, i termini seguenti:
a) Associazione
economica internazionale: unione dei finanziatori
nazionali e stranieri nel territorio nazionale per
la produzione di beni, la prestazione di servizi,
o delle due voci, con finalità di lucro, che
comprende le imprese miste e i contratti
d’associazione economica internazionale.
b)
Autorizzazione: titolo abilitante rilasciato dal
Consiglio dei Ministri o dal capo dell’organismo
dell’ Amministrazione Centrale dello Stato con la
delega, per la realizzazione di alcune delle
modalità d’investimento straniero previste in
questa Legge.
c) Capitale
Straniero: capitale proveniente dall’estero, così
come la parte dei dividendi o benefici
appartenenti all’investitore straniero che sono
reinvestiti a tenore di questa Legge.
d) Incarichi di
direzione superiore: incarichi di membri degli
organi di direzione e amministrazione dell’impresa
mista e dell’impresa con capitale totalmente
straniero, così come i rappresentanti delle
parti nei contratti di associazione economica
internazionale.
e) Concessione
amministrativa: titolo abilitante assegnato con
carattere temporaneo dal Consiglio dei Ministri
per la gestione di un servizio pubblico, la
realizzazione di un’opera pubblica o lo
sfruttamento di un bene di dominio pubblico,
secondo i termini e le condizioni stabilite.
f) Contratto
d’associazione economica internazionale: accordo
tra uno o più finanzieri nazionali e uno o più
finanziatori stranieri, per realizzare le azioni
proprie di un’associazione economica
internazionale senza costituire una persona
giuridica distinta delle parti
g) Impresa di
capitale totalmente straniero: entità mercantile
con capitale straniero senza la partecipazione di
finanziatori nazionale o persona naturale con
capitale straniero.
h) Impresa
Mista: compagnia mercantile cubana che adotta la
forma di società anonima per azioni nominative
nella quale partecipano come azionisti uno o più
finanziatori nazionali e uno o più finanziatori
stranieri.
i) Entità di
contrattazione: entità cubana con personalità
giuridica che ha la facoltà di concertare con
un’impresa mista o di capitale totalmente
straniero, un contratto con il quale si faciliti
la richiesta dei lavoratori necessari, che
accordano i loro contratti di lavoro con questa
entità.
j) Averi:
salari, entrate ed altre remunerazioni, così come
gli incrementi, i compensi e altri pagamenti
addizionali percepiti dai lavoratori cubani e
stranieri, ad eccezione di quelli provenienti dal
fondo per lo stimolo economico, se questo esiste.
k) Investimento
straniero: apporto realizzato da finanziatori
stranieri in qualsiasi delle modalità previste
nella Legge, che implichi nel periodo
d’autorizzazione l’assunzione di rischi nell’affare,
le aspettative d’ottenere benefici e un contributo
allo sviluppo del paese.
l) Finanziatore
straniero: persona naturale o giuridica, con
domicilio e capitale all’estero, che partecipa
come azionista in un’impresa mista o partecipa in
un’impresa con capitale totalmente straniero o
figuri come parte in un contratto d’associazione
economica internazionale.
m) Finanziatore
nazionale: persona giuridica di nazionalità
cubana, con domicilio nel territorio nazionale,
che partecipa come azionista in un’impresa mista,
o sia parte in un contratto d’associazione
economica internazionale.
n) Zona
Speciale di Sviluppo: zona nella quale si
stabiliscono un regime e politiche speciali, con
l’obiettivo di fomentare lo sviluppo economico
sostenibile, l’attrazione di investimenti
stranieri, l’innovazione tecnologica e la
concentrazione industriale, con l’obiettivo
d’incrementare le esportazioni, la sostituzione
reale delle importazioni e la generazione di nuove
fonti di posti di lavoro, in una costante
articolazione con l’economia interna.
CAPITOLO III.
DELLE GARANZIE
PER I FINANZIATORI

ARTICOLO 3.- Lo
Stato cubano garantisce che i benefici concessi ai
finanziatori stranieri e ai loro investimenti si
manterranno durante tutto il periodo per il quale
sono stati concessi.
ARTICOLO 4.1.-
Gli investimenti stranieri nel territorio
nazionale godono la piena protezione e sicurezza
giuridica e non possono essere espropriati, a
meno che questa azione si esegua per motivi di
utilità pubblica o interesse sociale
precedentemente dichiarati dal Consiglio dei
Ministri, in accordo con quanto disposto nella
Costituzione della Repubblica, dai trattati
internazionali firmati dalla Repubblica di Cuba in
materia di investimenti e dalla legislazione
vigente, con il debito indennizzo per il valore
commerciale stabilito di mutuo accordo e pagabile
in moneta liberamente convertibile.
2.- Se non si
giunge ad un accordo sul valore commerciale, il
prezzo verrà fissato da un’ organizzazione di
prestigio internazionale per la valutazione degli
affari, autorizzata dal Ministero delle Finanze e
Prezzi, assunta per questo con accordo delle parti
che intervengono nel processo d’espropriazione. Se
non esisterà accordo tra le parti rispetto la
selezione della detta organizzazione, ad elezione
si realizzerà un sorteggio per determinarla, o ci
si rivolgerà alla via giudiziaria.
ARTÍCULO 5.-
Gli investimenti stranieri sono protetti nel paese,
contro reclami di terzi che utilizzano il diritto
o l’applicazione extraterritoriale di leggi di
altri Stati, conformemente alle leggi cubane e a
quello che dispongono i tribunali cubani.
ARTÍCULO 6.1.-
Il tempo dell’autorizzazione concessa per lo
sviluppo delle operazioni di un’impresa mista,
delle parti in un contratto d’associazione
economica internazionale o dell’impresa a capitale
totalmente straniero, può essere prolungato dalla
stessa autorità che lo ha concesso, sempre che lo
sollecitino le parti interessate prima della
scadenza del tempo fissato.
2.- Se non si
proroga il tempo alla scadenza, si procederà alla
liquidazione dell’impresa mista, del contratto
d’associazione economica internazionale, dell’impresa
con capitale totalmente straniero, secondo quanto
accordato nei documenti costitutivi e disposto
dalla legislazione vigente. Quello che corrisponde
al finanziatore straniero sarà pagato in moneta
forte, salvo patti espressi in modo contrario.
ARTICOLO 7.1.-
Il Finanziatore straniero parte in
un’associazione economica internazionale può, con
un accordo precedente delle due parti, vendere o trasmettere in
qualsiasi altra forma allo Stato, a un terzo o
alle parti nell’associazione, con una precedente
Autorizzazione, totale o parziale, i suoi diritti
in questa, ricevendo in moneta forte il prezzo
equivalente, salvo un patto espresso in senso
contrario.

2.- Il
finanziatore straniero di un’impresa di capitale
totalmente straniero può vendere o trasmettere in
qualsiasi altra forma, allo Stato o a un terzo,
con precedente autorizzazione, i suoi diritti in
lei, totalmente o parzialmente, ricevendo in
moneta forte il prezzo equivalente, salvo un
patto espresso in senso contrario.
ARTÍCULO 8.-
L’importo che il finanziatore dovrà ricevere nei
casi a cui si riferiscono gli articoli 6 e 7 di
questa Legge, si determina in accordo tra le parti.
Se è necessario in qualsiasi momento del processo
ricorrere ad un terzo per stabilire l’importo, si
seleziona un’organizzazione di prestigio
internazionale nella valutazione degli affari,
autorizzata dal Ministero delle Finanze e Prezzi.
ARTICOLO 9.1.-
Lo Stato garantisce al finanziatore straniero il
libero trasferimento all’estero in moneta forte
senza pagare imposte o altre tasse relazionate con
questo trasferimento:
a) dei
dividendi o benefici ottenuti con lo sfruttamento
dell’investimento; e
b) le quantità
che dovrà ricevere nei casi a cui si riferiscono
gli articoli 4,6 e 7 di questa Legge.
2.- Le persone
naturali straniere che prestano i loro servizi a
un’impresa mista, alle parti di qualsiasi altra
forma d’associazione economica internazionale o ad
un’impresa con capitale totalmente straniero,
sempre che non siano residenti permanenti nella
Repubblica
di Cuba, hanno
il diritto di trasferire all’estero le entrate che
ricevono dall’investimento con conformità alle
altre regole stabilite dal Banco Centrale de
Cuba.
Articolo 10.-
Le imprese miste e i finanziatori nazionali e
stranieri, parti nei contratti d’associazione
economica internazionale, sono assoggettate al
regime speciale delle imposte disposte da questa
Legge, sino alla scadenza del periodo per il quale
erano state autorizzate.
Continua...
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